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Cjeu: requisiti concessionari, tesi a confronto tra Ce e Avvocatura

13 aprile 2017 - 15:35

Le conclusioni della Commissione Ue e dell'Avvocatura dello Stato sul caso dei nuovi requisiti per i concessionari di gioco.

Scritto da Amr
Cjeu: requisiti concessionari, tesi a confronto tra Ce e Avvocatura

Secondo la Commissione Europea, che ha presentato le sue conclusioni sul caso Global Starnet sollevato dal Consiglio di Stato in Corte di Giustizia Europea in merito ai requisiti dei concessionari e per il quale sono previste l’8 giugno le osservazioni dell’Avvocato generale presso la Corte, l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea “deve essere interpetato nel senso che l'obbligo di rinvio pregiudiziale ivi previsto non viene meno per un giudice nazionale (…) a seguito del mero fatto che la Corte costituzionale dello stesso Stato membro si sia pronunciata sull'interpretazione di norme costituzionali analoghe a quelle pertinenti del diritto europeo”. Inoltre, secondo quanto si legge nei documenti che Gioconews.it ha potuto visionare, sempre in riferimento ad altri articoli del Tfue e all'articolo 16 della Carta europea dei diritti fondamentali, “i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non si oppongono a una norma nazionale che impone al titolare di una concessione per la gestione di terminali telematici da gioco operati a distanza (…) i requisiti seguenti, a condizione che siano giustificati in base a un legittimo interesse pubblico e siano proporzionati: per intera durata della concessione, il rapporto di indebitamento deve essere mantenuto entro un valore non superiore a quello stabilito con provvedimento dell'autorità competente; le operazioni che implicato mutamente soggettivi del concessionario (…) devono essere preventivamente autorizzate dall'autorità competente; le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale che è determinato con provvedimento dell'autorità competente devono essere preventivamente autorizzate dall'autorità competente; la destinazione dei profitti generati dall'esercizio delle attività oggetto della concessione deve essete previamente autorizzata dall'autorità competente; sono previste sanzioni, a titolo di penali, nel caso di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione”.

In udienza, che si è tenuta la scorsa settimana, la Commissione ha però modificato in parte il suo orientamento, mostrando dei dubbi sulla compatibilità con il principio del minimo sacrificio imposto.

LA POSIZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO – Da parte sua, l'avvocatura dello Stato suggerisce alla Corte di “dichiarare irricevibile il primo quesito (ossia se l'articolo 267 paragrafo 3 del Trattato Fue possa essere interpretato nel senso che non suessiste l'obbligo incondizionato del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto europea qualora, nel corso del medesimo giudizio, la Corte costituzionale abbia valutato la legittimità costituzionale della disciplina nazionale, nella sostanza, utilizzando gli stessi parametri normativi di cui si chiede l'interpretazione alla Corte di giustizia, ancorchè formalmente diversi perchè rivenienti in norme della Costituzione e non dei Trattati europei)e, conseguentemente, di non dare risposta al secondo quesito (sollevato in via subordinata); in subordine, di dare risposta negativa al secondo quesito, affermando che gli invocati parametri di diritto dell'Unione europea non ostano all'adozione e applicazione di una normativa nazionale che sancisce, anche a carico di soggetti già concessionari del settore della gestione telematica del gioco lecito, nuovi requisiti e obblighi per il tramite di un atto integrativo della convenzione già in essere”. Nelle premesse a tali conclusioni, l'Avvocatura evidenzia che la Corte costituzionale ha ricordato che “la giurisprudenza europea ha ritenuto legittime restrizioni all'attività (…) purché ispirate da motivi imperativi di interesse generale, quali sono certamente quelli evocati dall'articolo 1, comma 77, della legge 220 del 2010 (contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia; tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei consumatori, specie minori d'età; lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata del settore) a condizione che esse siano proporzionate (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 30 giugno 2011”.

Nella sentenza relativa alla stessa causa, ricorda ancora l'Avvocatura dello Stato, la Corte costituziona ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni, dedotte dalla società concessionaria, “riguardanti il possibile contrasto delle norme in esame con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione agli articoli 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. L'Avvocatura evidenzia inoltre che “il dubbio sulla compatibilità della normativa nazionale rispetto al diritto dell'Unione (…) va risolto prima che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale”.

LA POSIZIONE DI GLOBAL STARNET – Anche Global Starnet Ltd ha presentato le sue memorie-osservazioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di giustizia europea, evidenziando l'incompatibilità delle disposizioni nazionali oggetto di rimessione con i principi di diritto dell'Unione e le norme del Trattato, ritenento “evidente (…) il contrasto tra le disposizioni legislative oggetto della rimessione in questa sede e il solido principio comunitario di tutela del legittimo affidamento”. Vengono dunque evidenziati i contenuti “delle principali e più evidenti singole disposizioni nazionali oggetto di rimessione, che verrebbero imposte ex lege al concessionario, modificando e stravolgendo il contenuto degli accordi negoziali, in violazione anche del principio del legittimo affidamento, senza peraltro dare neanche il tempo necessario per l'adeguamento”. Tra esse, la norma che “prevede l'innovativo obbligo (…) del mantenimento, per l'intera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabioito con decreto interdirigenziale del Mef, a pena di decadenza della convenzione di concessione”, o quella, sempre contenuta nella legge 220/10, che prevede l'obbligatoria sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Aams, a pena di decadenza della concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario”.

LA DOMANDA DEL CONSIGLIO DI STATO - Con domanda pregiudiziale del 7 giugno 2016, il Consiglio di Stato aveva chiesto di sapere "in via principale: se l’art. 267, par. 3, del Trattato FUE possa essere interpretato nel senso che non sussiste l’obbligo incondizionato del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto europeo qualora, nel corso del medesimo giudizio, la Corte costituzionale abbia valutato la legittimità costituzionale della disciplina nazionale, nella sostanza, utilizzando gli stessi parametri normativi di cui si chiede l’interpretazione alla Corte di giustizia, ancorché formalmente diversi perché rivenienti in norme della Costituzione e non dei Trattati europei; in via subordinata rispetto al primo quesito, per il caso in cui la Corte risolva la questione di interpretazione dell’art. 267, par. 3, nel senso che sia obbligatorio il rinvio pregiudiziale: se le disposizioni ed i principi di cui agli articoli 26 – Mercato interno – 49 – Diritto di stabilimento – 56 – Libertà di prestazione dei servizi – 63 – Libertà di circolazione dei capitali – del Trattato FUE e 16 – Libertà d’impresa – della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché il generale principio del legittimo affidamento (che “rientra tra i principi fondamentali dell’Unione”, come affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 14 marzo 2013, causa C-545/11), ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale (art. 1, co. 78, lett. b), nn. 4, 8, 9, 17, 23, 25, della legge n. 220/2010, che sancisce, anche a carico di soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito, nuovi requisiti ed obblighi per il tramite di un atto integrativo della convenzione già in essere (e senza alcun termine per il progressivo adeguamento)".
 

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