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Tar Liguria conferma interdittiva antimafia: 'Legami con criminalità'

13 aprile 2017 - 14:22

Il Tar Liguria conferma l'interdittiva antimafia per una società di gioco per presunta infiltrazione della 'ndrangheta nel territorio di Lavagna (Ge).

Scritto da Fm
Tar Liguria conferma interdittiva antimafia: 'Legami con criminalità'

 

"Le asserzioni contenute nella sentenza allegata dalla difesa relative all’esistenza della ndrangheta in Liguria ed al suo ruolo attivo nella distorsione dell’economia legale sul territorio confortano le tesi dedotte nel provvedimento nella parte in cui si sottolinea che la simulata intestazione delle quote sociali della ricorrente è parte di un più complesso disegno volto a dissimulare l’esistenza e il rilievo di settori deviati dell’imprenditoria nel levante Ligure".

 

Lo sottolinea il Tar Liguria nel respingere il ricorso di una società di gioco contro l'interdittiva antimafia disposta dal prefetto di Genova per la presunta infiltrazione dell’organizzazione mafiosa ndrangheta nel tessuto economico del levante ligure, ed in particolare nell’attività del gioco lecito.

 

L'ordinanza del Tar Liguria ricorda che l’effettivo socio di capitale della società va individuato in "un importante esponente del gruppo di Lavagna dell’organizzazione mafiosa ndrangheta" e che "tali elementi appaiono derivare con ragionevole sicurezza dalle indagini svolte negli ultimi anni sull’attività svolta in Liguria della citata organizzazione mafiosa", mentre sono in corso alcuni giudizi che "riguardano numerose persone accusate a vario titolo di essere componenti dell’organizzazione mafiosa ndrangheta attiva nel levante ligure".

La determinazione prefettizia - si legge ancora nell'ordinanza - richiama una sentenza del Consiglio di Stato "per asseverare la tesi secondo cui sono sufficienti i sospetti circa l’influenza degli uomini, dei capitali e dei metodi dell’associazione criminale per legittimare l’adozione dell’interdittiva gravata; il collegio condivide in tesi tale assunto, notando tuttavia che, con il procedere dell’accertamento nel contraddittorio, devono diventare più evidenti le responsabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, gestiscono le attività riconducibili all’economia criminale; una pronuncia in tutto assolutoria non potrebbe pertanto legittimare la permanenza dei sospetti che fondano l’adozione dell’impugnata interdittiva, posto che il giudizio penale è la sede d’elezione per far sì che quanto viene allegato dall’accusa si trasformi in una statuizione tendente ad assumere la valenza del giudicato; in questa ipotesi la valutazione della condotta di uno dei membri della società  in relazione ai fatti ascrittigli non ha fugato gli interrogativi sulla compatibilità della sua attività in relazione alle regole dell’economia legale".

Per i giudici "in questa fase dei giudizi penali appaiono sufficientemente integrati i presupposti su cui l’autorità amministrativa si è fondata per l’adozione della determinazione impugnata; non può pertanto essere sospesa l’efficacia del provvedimento adottato nei confronti della società".
 

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