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Gioco, Tar Lombardia: 'Sì a informativa antimafia per rapporti con ndrangheta'

18 aprile 2017 - 15:15

Il Tar Lombardia conferma l'informativa antimafia contro una società gioco per interessi economici e familiari con esponenti di spicco della ‘ndrangheta calabrese.

Scritto da Fm
Gioco, Tar Lombardia: 'Sì a informativa antimafia per rapporti con ndrangheta'

 

"Per quanto in linea generale debba escludersi la legittimità di un’informativa antimafia basata soltanto su rapporti parentali, tuttavia una parentela particolarmente ramificata può giustificare l’adozione del provvedimento che è inteso non a reprimere, ma a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose; anche la circostanza che in concreto si tratta di un imprenditore singolo (ditta individuale) - o, come nella fattispecie, di una s.r.l. interamente posseduta e amministrata da un unico socio - può far plausibilmente ritenere che sia più facile un suo condizionamento da parte di esponenti della famiglia malavitosa locale, rispetto a ciò che può avvenire nei confronti di una società composta da più soggetti".


E' il principio ribadito dal Tar Lombardia nel respingere il ricorso di una società di gioco contro la Prefettura di Milano per aver disposto l'interdizione ex artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, in ragione della ritenuta sussistenza a carico della stessa del pericolo di infiltrazione mafiosa.

 

La società operante nel settore della gestione, della distribuzione e del noleggio di giochi di intrattenimento pubblico (e per tale ragione iscritta allo speciale elenco Ries presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, iscrizione per la quale è richiesta la mancanza di cause ostative in materia antimafia di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), ha impugnato l’informazione interdittiva negativa emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Milano, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 67, 83, 84 ss., 91 ss. del d.lgs. n. 159/2011, art. 3 della l. n. 241/1990), eccesso, carenza e sviamento di potere, difetto d’istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, violazione del principio del giusto affidamento, illogicità e contraddittorietà.
Secondo i giudici il ricorso è infondato in quanto "il provvedimento impugnato si fonda sulle risultanze di indagini di polizia e, in particolare, sulle informazioni contenute nella nota della Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Milano, da cui sono emersi intrecciati interessi economici e familiari tra il ricorrente, socio unico e amministratore unico della società ricorrente, ed esponenti di spicco della ‘ndrangheta calabrese inseriti nello stesso contesto familiare".
 

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