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Tar Abruzzo: 'Caserme luoghi sensibili, valuti Corte Costituzionale'

01 giugno 2017 - 13:55

Il Tar Abruzzo rimanda alla Corte Costituzionale la valutazione sull'inserimento delle caserme fra i luoghi sensibili secondo la legge regionale sul Gap.

Scritto da Fm
Tar Abruzzo: 'Caserme luoghi sensibili, valuti Corte Costituzionale'

 

E' legittimo, dal punto di vista costituzionale, includere anche le caserme fra i luoghi sensibili in prossimità dei quali è vietato installare apparecchi da gioco? Se lo domanda il Tar Abruzzo, in merito alla legge regionale sul gioco che prevede l'applicazione del distanziometro anche per quel tipo di strutture.


L'interrogativo è al centro di una sentenza non definitiva emessa dal tribunale amministrativo sul ricorso che vede opposti un'esercente e il Comune di Lanciano (Ch) per il mancato rilascio della Tabella dei giochi proibiti richiesta dalla stessa, che però riconosce la legittimità delle normatve regionali sul Gap per motivi di tutela della salute.


Secondo quanto si legge nella sentenza non definitiva "l’amministrazione ha disatteso l’istanza in base al rilievo che per l’installazione dei suddetti apparecchi fosse necessaria l’autorizzazione ex art. 3, comma 1 ['L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente'] della L.R. Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 [Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco], di cui ha ritenuto non sussistessero i presupposti in ragione del mancato rispetto della distanza minima (300 metri) da un 'luogo sensibile' (caserma compagnia carabinieri), con riferimento al comma 2 dello stesso art. 3 ['L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili'] nonché all’art. 2, lett. c) ['Ai fini dell'applicazione della presente legge: … c) per luoghi sensibili devono intendersi: … IV) le caserme militari…']".
 
IL RICORSO - La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, sostenendo
"l’inapplicabilità della normativa regionale, posto che la legittimazione ad installare i dispositivi in questione le deriverebbe dalle autorizzazioni conseguite all’esito della procedura di emersione in base a normativa (il co. 643 citato) preordinata a soddisfare interessi facenti capo allo Stato ex art. 117 Cost. e quindi estranei alle competenze regionali; laddove non si accedesse a tale ricostruzione del quadro normativo, la disciplina regionale e lo stesso co. 643 cit. 'andrebbero disapplicati per violazione degli artt. 49 ss. e 56 ss. del Tfue nonché dei principi comunitari di legittimo affidamento, correttezza e buona fede, certezza, ragionevolezza e non discriminazione, in quando l’adesione alla procedura di emersione muoveva dal presupposto che la rete 'sanata' potesse, senza ulteriori impedimenti, esercitare l’attività di raccolta scommesse ed installare gli apparecchi di cui all’art. 110'; la 'illegittimità costituzionale e/o comunitaria” della legge regionale n. 40 del 2013 nel suo complesso e comunque del predetto art. 2, comma 1 lett. c), nella parte in cui irragionevolmente include “IV) le caserme militari' tra i luoghi sensibili”.
 

IL PARERE DEI GIUDICI - La sentenza ricorda che "la tesi della ricorrente è che l’installazione degli apparecchi in questione non necessiti di ulteriori autorizzazioni rispetto a quelle conseguite all’esito della procedura di regolarizzazione e che, comunque, la legge regionale non sia, per vari motivi, applicabile alla fattispecie, tant’è che ha richiesto al Comune ciò che considerava un mero adempimento formale, ovvero il rilascio della Tabella da esporre a seguito dell’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, co. 6, Tulps, che avrebbe poi materialmente effettuato previa relativa segnalazione di inizio attività. Sembra dunque evidente che laddove tale tesi fosse fondata, l’atto impugnato costituirebbe un illegittimo diniego di quanto richiesto, poiché interamente fondato su normativa illegittima o comunque inapplicabile alla fattispecie. D’altronde, laddove il ricorso fosse accolto limitatamente alla censura diretta contro la previsione che include le 'caserme militari' tra i 'luoghi sensibili' all’esito del giudizio di costituzionalità, non si profilerebbero ulteriori impedimenti per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 l.r. cit., e quindi per l’ulteriore prosieguo dell’iter interrotto dall’atto impugnato.
Il ricorso è dunque ammissibile in quanto diretto contro atto che conclude l’iter definendo negativamente l’istanza presentata". Ma per i giudici "non può essere condivisa la tesi della inapplicabilità della disciplina regionale alle attività autorizzate ai sensi dell’art. 1, comma 643, l. 190/2014. La legge regionale in esame attiene, infatti, alla materia 'tutela della salute' e nel suo complesso è preordinata alla tutela di interessi generali e legittimamente preclude l’insediamento dell’attività economica in prossimità di luoghi che si caratterizzano per il fatto di essere frequentati da soggetti 'deboli', senza che ne emerga alcun contrasto con i principi del Trattato Ue.
Non essendo evocate norme comunitarie provviste di effetto diretto con cui la normativa regionale si porrebbe in contrasto insanabile in via interpretativa (cfr. Corte Cost. 227/2010), non vi è nemmeno spazio per l’esercizio del potere-dovere del giudice di disapplicare quest’ultima. Più in generale, non risulta evocata alcuna norma comunitaria quale parametro di legittimità della disciplina regionale, sicché nemmeno si profilano dubbi interpretativi del diritto Ue da risolvere in via pregiudiziale".
 

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