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Tar Veneto: 'Illegittima ordinanza gioco di Battaglia Terme'

29 giugno 2017 - 09:37

Per il Tar Veneto l'ordinanza sul gioco di Battaglia Terme è illegittima perché non motivata da vereemergenze sanitarie.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Illegittima ordinanza gioco di Battaglia Terme'

 


"L’ordinanza contingibile e urgente sottoposta al vaglio del Collegio è chiaramente illegittima in quanto: non dà adeguatamente conto degli elementi qualificabili come 'emergenze sanitarie' o 'gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana' posti a base della sua adozione; non prevede un termine finale di efficacia, ma detta una disciplina degli orari di esercizio del gioco lecito applicabile sine die; disciplina, a carattere ordinario e a tempo indeterminato, che si sovrappone arbitrariamente agli ordinari strumenti che la legge attribuisce al Comune per contrastare il fenomeno della ludopatia (es. ordinanze ex art. 50, comma 7, del Tuel)".


Lo afferma il Tar Veneto nella sentenza con cui ha accolto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Battaglia Terme (Pd) per l'annullamento dell'ordinanza sindacale "contingibile e urgente" con cui è stato disposto il divieto di utilizzo di apparecchi automatici da gioco con vincite in tutti gli esercizi commerciali e in tutti i pubblici esercizi con sede nel territorio comunale ad esclusione delle seguenti fasce orarie: dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica; dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica.
 

I giudici ricordano che "la possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è, quindi, legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento (cfr. Tar Lazio-Roma, Sez. II Ter, 18 febbraio 2015, n.2773; Cons. Stato, Sez. V, n. 904/ 2012 e n.820/2010).
Il presupposto indefettibile per l’adozione di siffatte ordinanze sindacali è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere 'provvisorio' e a condizione della 'temporaneità dei loro effetti' (Corte Cost., sentenze 7 aprile 2011, n. 15 e 1 luglio 2009, n.196 e Consiglio di Stato, Sez.IV, 31 ottobre 2013, n. 5276, cfr. TAR Toscana, Sez. 1, 13 aprile 2015, n.576)".
 

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