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Tar Veneto: 'No a sala da gioco fuori da Piano urbanistico'

30 giugno 2017 - 14:05

Il Tar Veneto respinge il ricorso contro il divieto di agibilità per sala da gioco in contrasto con Piano urbanistico di Rovigo.

Scritto da Redazione
Tar Veneto: 'No a sala da gioco fuori da Piano urbanistico'

 


"Un sommario esame proprio della fase cautelare non consente di evidenziare profili di illegittimità costituzionale della sopra richiamata legge regionale, considerando che il Comune di Rovigo, ai sensi del quinto comma dell’art. 54 della legge regionale n° 30 del 2016, può dettare specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, prevedendole anche in zone diverse da quelle produttive".

 

Questo uno dei motivi per cui il Tar Veneto ha respinto il ricorso di un esercente contro
Comune e Questura di Rovigo per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del divieto di costruzione ai sensi del combinato disposto dell'art.19 comma 3 Legge 241/1990 e 24 comma 6 DPR 380/01, relativo alla segnalazione di agibilità, per eccesso di potere e/o violazione di legge.


I giudici ricordano che "l'articolo 54 della legge regionale n° 30 del 2016 stabilisce quanto segue: al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio', dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale da gioco, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ed in particolare dal comma 3 del medesimo articolo; fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 5, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati, nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11".
 
 
"Alla data di entrata in vigore della sopra richiamata legge regionale i locali di cui, con il provvedimento impugnato, adottato in data 5 aprile 2017, è stata denegata l'agibilità a sala giochi, non erano destinati a sala gioco.
Né tale diniego di agibilità sembra porsi in contrasto con l'autorizzazione della Questura in data 19 gennaio 2017, trattando esclusivamente il profilo edilizio del locale sala giochi", conclude l'ordinanza.
 

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