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Tar Veneto: 'No apertura sala gioco in contrasto con legge regionale'

03 luglio 2017 - 12:30

Il Tar Veneto ribadisce il no all'apertura di una sala da gioco in contrasto con la legge regionale sul Gap del 2016.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'No apertura sala gioco in contrasto con legge regionale'

 

"Poiché la legge regionale n. 30/2016 è entrata il vigore il 30 dicembre 2016, mentre l’autorizzazione di polizia è stata rilasciata soltanto il 13 febbraio 2017, la ditta ricorrente non poteva certamente pretendere di installare apparecchi da gioco in virtù del predetto titolo di polizia avvalendosi del richiamato art. 8, III comma del Regolamento comunale, ostandovi appunto la normativa introdotta dalla legge regionale del 2016".

Così il Tar Veneto respinge il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Fontanelle (Tv) per l'annullamento del diniego di apertura di sala giochi per incompatibilità con l’art. 54 della legge regionale del Veneto n. 30/2016.

 

I giudici poi precisano che "in relazione alla portata dell’art. 54, XI comma – che secondo l’interpretazione della ricorrente legittimerebbe l’apertura del locale sito in via Roma n. 235, in quanto 'esistente' all’entrata in vigore della LR n. 30/2016 – è appena il caso di osservare che il termine 'esistente' va inteso nel senso che la sala giochi, per non subire le restizioni dello ius superveniens, doveva essere 'in esercizio', e cioè in attività all’entrata in vigore della legge, essendo affatto irrilevante ed inconferente che precedentemente lo stesso locale avesse ospitato eventuali, analoghe iniziative (comunque cessate, con conseguente chiusura del locale, ben prima che l’odierna ricorrente ne acquisisse la disponibilità: ad ogni buon conto, l’ultima attività ivi esercitata non era certamente assimilabile ad una 'sala da gioco' così come definita dall’art. 54, II comma della LR n. 30/2016, atteso che ivi avevano trovato collocazione non già giochi d’azzardo, ma esclusivamente i giochi di cui all’art. 86, I comma del Tulps: cfr. la Scia presentata al Comune di Fontanelle: doc. 9 del Comune): giacchè, come ha ampiamente annotato parte ricorrente, la legge disciplina, di regola, i procedimenti a venire, non quelli già conclusi. Analogamente immeritevole di accoglimento è la dedotta censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: a tal riguardo è sufficiente osservare che con la nota 1.3.2017 il Comune ha correttamente informato la ditta interessata in merito alle ragioni per le quali non avrebbe potuto assentire l’attivazione del nuovo insediamento (doc.2 della ricorrente), comunicazione a seguito di cui la parte ha ritualmente controdedotto (doc. 7 della ricorrente)".
 

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