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Bolzano, Cds: 'Effetto espulsivo gioco, perizia entro marzo 2018'

05 luglio 2017 - 10:48

Nuove ordinanze del Consiglio di Stato sull'effetto espulsivo del gioco sancito dalla legge provinciale di Bolzano, nominato il tecnico per la perizia.

Scritto da Fm
Bolzano, Cds: 'Effetto espulsivo gioco, perizia entro marzo 2018'

 

Con una serie di ordinanze, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sull'effetto espulsivo del gioco sancito dalla legge provinciale di Bolzano e a disporre una perizia tecnica per verificarne l'effettiva portata.


Il Consiglio di Stato ha quindi deciso nominare un consulente tecnico d’ufficio e un consigliere relatore e fissato per la prosecuzione della causa in udienza pubblica una "data da individuarsi nel primo trimestre 2018".


Il consulente tecnico dovrà, in base allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili nei settori disciplinari che qui vengono in rilievo ed alla luce della letteratura scientifica in materia, chiarire: "(i) se – previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quali quelle gestite dalle odierne appellanti, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nei Comuni di ubicazione degli esercizi di cui è causa e nei Comuni limitrofi (sempre in ambito provinciale) sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata – sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una contrazione del segmento di mercato de quo, e se, in particolare (come assunto dagli odierni appellanti), sia attendibile ritenere che vi possa derivare una privazione dell’intero segmento di mercato in ambito provinciale; (ii) se sia attendibile ritenere che l’eventuale marginalizzazione topografica delle sale da gioca in cinture extraurbane possa incidere, in senso positivo o negativo (in termini di affluenza), sul comportamento dei consumatori giocatori (tenuto conto del comportamento del consumatore medio) e, correlativamente, sull’attività d’impresa, tenuto conto dell’assetto territoriale provinciale e dei Comuni di ubicazione degli esercizi gestiti dagli odierni appellanti; (iii) quali possano essere gli effetti di potenziale variazione della domanda, cioè le dinamiche di variazione del numero degli utenti-consumatori disposti, nelle nuove condizioni comparate con quelle precedenti, ad accedere ai servizi offerti dalle odierne parti appellanti alle nuove condizioni imposte dalla censurata disciplina provinciale".
 

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