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Cassazione: 'Slot, verifica autorizzazioni spetta a esercenti'

15 settembre 2017 - 11:28

La Cassazione accoglie ricorso dei Monopoli di Stato e ricorda che spetta agli esercenti verificare autorizzazioni delle slot installate.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Slot, verifica autorizzazioni spetta a esercenti'

 

"Le norme a cui si riferisce l'ordinanza ingiunzione (art. 110 Tulps comma 9 lett. c) e d) puniscono 'chiunque..... distribuisce, installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico" di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi (lett. c) oppure privi dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti (lett. d).
E' chiaro dunque che il ricorrente, quale titolare del pubblico locale nel quale sono stati rinvenuti gli apparecchi, rientra tra i soggetti passivi della violazione in questione".


Per questo motivo la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la sentenza con cui nel 2014 il Tribunale di Arezzo ha rigettato il suo appello proposto contro la sentenza del locale giudice di pace che
aveva a sua volta respinto l'opposizione del titolare di un esercizio pubblico, contro una ordinanza di ingiunzione per violazione dell'art. 110 comma 9 penultimo periodo del Tulps e successive modifiche (per avere consentito all'interno del proprio esercizio due apparecchi da divertimento di cui all'art. 110 comma 6 Tulps non collegati alla rete telematica e sprovvisti di nulla osta per effetto della intervenuta risoluzione su iniziativa del concessionario).
 

I giudici quindi hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Arezzo in persona di diverso magistrato.
 
 
Nel caso in esame, recita ancora la sentenza della Cassazione, "il Tribunale di Arezzo, premesso l'accertamento della originaria regolarità amministrativa delle macchine, ha ravvisato la buona fede dell'opponente sulla base di un'unica e assorbente considerazione, il fatto che non fosse stato messo al corrente della avvenuta risoluzione del contratto tra gestore e concessionario di rete e per giungere a tale conclusione ha valorizzato un unico elemento documentale, la raccomandata del concessionario indirizzata al solo gestore e non anche all'esercente. Così facendo, però, il Tribunale ha di fatto esentato l'opponente dall'onere probatorio (essendosi questi limitato a
dichiarare di non essere a conoscenza della revoca dei permessi e del distacco della connessione, senza però dimostrare di avere fatto tutto il possibile per osservare il precetto di legge) e, al contrario, ha indebitamente preteso che fosse l'Amministrazione a dover fornire ulteriori elementi 'per far ritenere che il titolare del bar fosse consapevole (o quanto meno avrebbe potuto/dovuto essere a conoscenza) che erano venuti meno, per vicende pacificamente inerenti ai soli rapporti tra gestore e concessionario) i presupposti di legittimo utilizzo delle apparecchiature)': la regola dell'onere probatorio vigente in materia è stata invertita e l'errore di diritto è palese".
 

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