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Tar Toscana: 'Legge gioco, distanziometro rispetti Codice strada'

23 ottobre 2017 - 11:40

Per il Tar Toscana la distanza fra i punti gioco e i 'luoghi sensibili' va misurata in base al percorso pedonale più breve rispettando il Codice della strada.

Scritto da Fm
Tar Toscana: 'Legge gioco, distanziometro rispetti Codice strada'

 

"Il provvedimento impugnato si palesa illegittimo per difetto di istruttoria non risultando che, nella misurazione della distanza di 500 metri fissata dalla legge, si sia tenuto conto della necessità che il percorso sia determinato nel senso che il cammino pedonale avvenga in condizioni di sicurezza alla luce delle citate disposizioni del codice della strada".


Con questa motivazione il Tar Toscana ha accolto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Pietrasanta (Lu) per l'annullamento del provvedimento di prosecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia, "condizionato alla circostanza che sull'immobile oggetto di ristrutturazione non venga realizzato un centro scommesse, stante la distanza inferiore a 500 metri da un campo sportivo, calcolata dall'Amministrazione in modo lineare".

 

"L’art. 4, co. 1, della l. reg. n. 57/2013 stabilisce che 'E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale'; dunque ai fini della misurazione della distanza occorre avere riguardo al percorso pedonale più breve non assumendo rilievo quanto disposto dall’art. 13 Nta del Ru che, invece fa riferimento al 'raggio di 500 metri' tra le attività di sale giochi e similari e i 'luoghi sensibili' precisati dalla legge; questo Tribunale ha avuto modo di precisare che 'tale distanza però per avere un senso ed essere efficace, deve essere reale e non puramente virtuale' attribuendo all’espressione 'raggio di 500 metri' un significato riferito alla distanza reale tra due luoghi, calcolata in base al percorso più breve' (Tar Toscana, sez. II, 8 luglio 2015, n. 1015); anche a prescindere dalla circostanza, non pacifica tra le parti, in ordine all’effettiva posizione del cancello di ingresso del campo sportivo, non persuade, alla luce di quanto sopra esposto, la tesi dell’amministrazione secondo cui il percorso pedonale più breve è pari a 425 metri misurata seguendo un 'tracciato facilmente percorribile dai pedoni che, peraltro, comunemente, vi transitano, trattandosi di zona residenziale completamente urbanizzata' e comprendendo tratti di strada che, anche se sforniti di marciapiede, risultano pedonali, frequentemente utilizzati dai pedoni e talvolta sedi di fermate del servizio pubblico di autobus”, si legge nella sentenza.
 
 
Ma, sottolineano i giudici amministrativi, "il percorso di cui trattasi va riferito unicamente ad un cammino pedonale (e non assistito da mezzi pubblici) è dirimente quanto disposto dall’art. 190 del Codice della strada a tenore del quale 'I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti” e solo quando questi “manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione…'; secondo la norma citata 'I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri'.
È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2; proprio alla luce di tale disposizione, con riferimento alla misurazione della distanza (tra due punti vendita o per il rilascio di licenze concessioni per le quali è prevista una distanza minima) si è condivisibilmente ritenuto che la distanza va calcolata sulla base del percorso pedonale minimo determinato con il rispetto delle norme del codice della strada, compreso il comma 2 dell'art. 190, “tenendo conto degli attraversamenti stradali consentiti e, in genere, delle norme del codice della strada (cfr. Tar  Sardegna, sez. I 24 maggio 2004 n. 619; Tar Campania, Napoli, sez. IV 12 agosto 1995 n. 521)".
 

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