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Tar Veneto: 'Sì a distanziometro gioco Venezia'

15 gennaio 2018 - 10:44

Respinto il ricorso di una sala giochi contro il distanziometro del comune di Venezia.

Scritto da Redazione
Tar Veneto: 'Sì a distanziometro gioco Venezia'

Il Tar Veneto respinge il ricorso di una sala giochi contro il provvedimento del comune di Venezia sulle distanze di locali di gioco dai luoghi sensibili.

 

Secondo i giudici "deve ribadirsi che l’art. 30 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.42 del 2 aprile 2015 (applicabile ratione temporis) si applica in tutti i casi in cui una attività, seppur già esercitata, venga trasferita in nuovi locali, venendo in tal modo in rilievo una 'nuova apertura' rilevante ai fini della applicabilità della distanza minima di cui al citato articolo 30, con l’ulteriore precisazione che tali limiti distanziometrici troveranno applicazione con riguardo a tutti gli apparecchi di gioco lecito di cui si richiede l’installazione nei nuovi locali, essendo del tutto irrilevante che alcuni apparecchi fossero già stati utilizzati in passato dal titolare nei precedenti locali in cui era stata svolta l’attività prima del trasferimento, né rileva che, nelle vicinanze del ricorrente, vi siano esercizi che in passato siano stati autorizzati al gioco lecito, dal momento che lo stesso articolo 30 in questione fa salve le attività già autorizzate (che non si trasferiscano in nuovi locali).

Del pari manifestamente infondata è la censura relativa alla dedotta mancanza di proporzionalità, essendo al contrario pienamente congrua e ragionevole, ai fini del contrasto alla ludopatia, la previsione di distanze minime, calcolate in linea d’aria, da determinati luoghi sensibili, anche considerando che il principio costituzionale di libera iniziativa economica deve essere bilanciato e contemperato con gli altri diritti di rango costituzionale, tra i quali viene in rilievo nel presente caso il diritto alla salute, notoriamente compromesso dal fenomeno della ludopatia, né è possibile equiparare l’utilizzo delle videolottery e delle slot machines ai diversi giochi con vincita in denaro come lotto, superenalotto, totocalcio ed altri simili, stante il diretto contatto 'senza filtri' tra uomo e macchina che avviene nel primo caso, di gran lunga più rischioso per il sorgere e per l’aggravarsi del fenomeno della ludopatia.

Infine la doglianza con la quale la ricorrente lamenta un conflitto di interessi del Comune di Venezia per sviamento della clientela in favore del Casinò Municipale è manifestamente infondata per assoluta genericità, rimanendo una mera supposizione sfornita di qualsiasi supporto probatorio".

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