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Cura Italia: tra i più colpiti anche apparecchi da intrattenimento (e gestori)

18 marzo 2020 - 15:36

All'indomani della pubblicazione ufficiale del testo del decreto Cura Italia emergono i primi dubbi e arrivano le prime interpretazioni delle norme.

Cura Italia: tra i più colpiti anche apparecchi da intrattenimento (e gestori)

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto “Cura Italia” (n.18 del 17 marzo 2020), che, a parte l’ordine degli articoli, non ha modificato la sostanza dei contenuti delle ultime bozze circolate, di cui avevamo avuto notizia su queste pagine. In particolare risultano confermate, all’articolo 69 del Decreto, le proroghe previste per il settore giochi, compreso il rinvio al 29 Maggio 2020 di Preu e canoni concessori in scadenza entro il 30 aprile 2020, con facoltà di dilazione degli importi dovuti entro il 18 dicembre 2020. Come già sottolineato, la proroga, se pur riferita alle scadenze di versamento dei Concessionari, deve intendersi estesa a tutti gli operatori di raccolta considerate le cause di forza maggiore per l’emergenza in corso che hanno impedito alla ai terzi incaricati del centro nord di svolgere l’attività già a partire dalla metà dello scorso mese di Febbraio, fino al blocco totale dal 12 marzo scorso su tutto il territorio.

La seconda considerazione riguarda il rinvio del versamento di imposte, ritenute e contributi riservato dal decreto in generale ad imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi, nell’anno precedente, inferiori a 2 milioni di euro (art. 62). Incredibilmente, per le imprese con ricavi superiori, il rinvio è stato previsto al momento, solo fino al 20 marzo 2020.
Dalla lettura dell’articolo 61 (ex art 58 della bozza) si evince che il rinvio al 30 aprile 2020 nel versamento di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, per tutte le attività espressamente indicate nello stesso articolo, tra le più colpite dall’emergenza in corso, tra cui risultano indicate: “alla lettera b) le sale giochi e biliardi e alla lettera c) le ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati”.

Pertanto, pur nel sottolineare la stesura non sufficientemente chiara dell’articolo, si ritiene e il rinvio riguardi anche i gestori di Awp, Vlt ed altri apparecchi da intrattenimento, che rappresentano il preponderante se non l’unico strumento di esercizio delle attività delle sale giochi oltre che “macchina” impiegata abitualmente nelle altre attività indicate alla lettera c), prima della sospensione prevista dal Dpcm del 12 marzo scorso.
Né sarebbe sostenibile un trattamento fiscale diverso a soggetti operanti nel medesimo settore.

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