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Gioco, Adm: ecco le sanzioni per inadempimenti dei gestori

17 marzo 2021 - 15:49

Pubblicata ieri, 16 marzo, la determina Adm firmata da Minenna sulle sanzioni per inadempimenti nella gestione della rete telematica degli apparecchi con vincita in denaro.

Scritto da Redazione
Gioco, Adm: ecco le sanzioni per inadempimenti dei gestori

 

L'Agenzia dogane e monopoli ha pubblicato la determina dirigenziale (Prot.: 81362/RU) con tutte le sanzioni previste per inadempimenti dei gestori nella gestione della rete telematica degli apparecchi da gioco che consentono una vincita in denaro. Un documento firmato dal direttore Adm, Marcello Minenna, che chiarisce nel dettaglio tutti i casi e i modi nei quali le penali saranno applicate.

Le penali - si legge nella determina - sono state studiate considerando "necessario adottare criteri predefiniti di calcolo ai fini della determinazione degli importi concreti da attribuire alle differenti penali, individuando in ogni penale una componente fissa collegata all’inadempimento e due componenti variabili, collegate alla gravità e alla recidività della condotta".

I criteri adottati, fa sapere ancora l'Adm, "consentono di mitigare (in particolare nella fase iniziale del periodo gestionale) possibili effetti distorsivi della parità di trattamento nella valutazione degli inadempimenti posti in essere da quei Concessionari che, avendo cominciato ad operare con la convenzione del 2013, hanno dovuto creare una complessa architettura infrastrutturale senza poter usufruire dell’expertise maturata negli anni, né di collaudati strumenti gestionali e di monitoraggio".

Considerato tutto ciò, per tutte le penali già citate nell’Allegato 2 della Convenzione di concessione per la gestione della rete telematica degli apparecchi con vincita in denaro, i criteri studiati per una individuazione e quantificazione della penale concreta prevedono:

- applicazione in tutti i casi di inadempimento della misura minima della penale;

- applicazione di una quota della penale, pari al 30% della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, in funzione della gravità dell’inadempimento che aumenta, in misura lineare, con l’incedere della concessione;

- applicazione di una quota della penale, pari al 70% della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, a titolo di recidiva, valutata su base annua che aumenta progressivamente ogni biennio in misura lineare;

- in caso di proroga della Concessione, i valori delle penali applicabili all’ultimo anno di concessione si applicano anche per gli eventuali anni successivi.

"Nel caso in cui emergano successivi fatti o elementi - si legge ancora nella determina - che portano a ridurre la responsabilità del Concessionario, la penale potrà essere applicata nella misura minima prevista dalla Convenzione di concessione, anche con riferimento alla valutazione della eventuale recidiva".

In un passo successivo Adm ricorda che "il limite massimo annuale e giornaliero delle penali irrogabili al singolo Concessionario non può essere superiore all’undici per cento del compenso effettivo (di cui all’articolo 28, comma 2 della Convenzione di concessione) percepito annualmente o nei giorni di riferimento. Qualora il valore delle penali concretamente irrogate al Concessionario sia superiore a tali limiti, si procederà alla riduzione del valore della penale fino al limite massimo consentito".

Per conoscere nel dettaglio le sanzioni previste si può leggere la determina dirigenziale di Adm nella sua interezza collegandosi a questo link.

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