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Sale Vlt: Tar Salerno, diniego della licenza non può avvenire per parentela con pregiudicati

29 marzo 2012 - 17:02

Il diniego di rilascio per una licenza ex articolo 88 del Tulps per l'esercizio di una sala vlt può essere fondato sul fatto che il richiedente abbia un rapporto parentale con un soggetto pregiudicato? No, secondo il Tar Campania, sezione di Salerno, che ha accolto la richieste del ricorrente spiegando che la mera sussistenza del rapporto parentale tra l'istante ed il genitore pregiudicato non è sufficiente ad ipotizzare la concreta possibilità di ingerenza del secondo nella gestione dell'attività oggetto dell'istanza presentata dal primo ribadendo quanto già affermato dal Tar di Napoli lo scorso 12 ottobre 2011.

Scritto da Ac

"l'Amministrazione, nel condurre l'istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso della licenza".

 

Nel caso in questione, il richiedente la licenza di pubblica sicurezza per la sala Vlt, risiedeva nello stesso nucleo familiare del genitore già noto alle forze dell'ordine e per questa ragione la questura locale si era rifiutata di rilasciare il titolo abilitativo. I giudici del Tar Salerno, tuttavia, rilevano che "nel provvedimento impugnato, pur dandosi atto che, successivamente al ricevimento della comunicazione dei motivi di rigetto,  il ricorrente ha trasferito la propria residenza (così rimuovendo una delle ragioni sulle quali si fonda la valutazione negativa formulata dall'amministrazione intimata), si afferma l'irrilevanza di tale circostanza, dal momento che essa, "dalle informazioni acquisite, non ha determinato una sostanziale separazione dal nucleo familiare di origine". Ciò nonostante evidenziato che "non sono puntualmente indicate le circostanze sottese a tale conclusione, né le modalità della loro acquisizione, ciò che denota il deficit motivazionale del provvedimento impugnato".

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