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New slot 3, le nuove regole tecniche a Bruxelles, stand still fino all'11 ottobre

10 luglio 2012 - 12:43

È stato notificato oggi a Bruxelles, per il periodo trimestrale di stand still, il decreto direttoriale recante: ‘Regole tecniche di produzione e verifica degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S’. Entro l'11 ottobre, gli stati membri dell'Unione europea potranno presentare delle osservazioni al testo messo a punto da Aams.

Scritto da Amr

Il testo, come anticipato da Gioconews.it, reca le norme sulle caratteristiche tecniche delle nuove slot machine e in particolare mette nero su bianco le novità per le cosiddette new slot 3 a partire dalla tutela dei minori, per poi passare alle stringenti misure di sicurezza per le schede di gioco.

Più in dettaglio il progetto, costituito da 5 articoli ed un allegato, apporta integrazioni e modifiche alla normativa preesistente, (notifica 2006/031/I), concernente la produzione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Indicate, nell'articolo 1 le finalità del decreto e le definizioni utilizzate nel testo, i successivi tre articoli stabiliscono le regole tecniche di produzione degli apparecchi, specificando le relative caratteristiche generali, i requisiti obbligatori degli apparecchi e i requisiti obbligatori delle schede di gioco. L'articolo 5 fissa le regole (e le procedure) per la verifica tecnica da eseguire.
L'allegato A - Specifiche funzionali e requisiti per la codifica del software del protocollo di comunicazione, contiene 5 paragrafi nei quali sono descritte le verifiche da eseguire riguardo a:
- i contatori (di cui all'art. 4, comma 5);
- i contenuti minimi della scheda illustrativa e della documentazione tecnica (di cui all'art. 2, comma 6 e comma 8);
- la rispondenza ai requisiti minimi per la codifica del software del protocollo di comunicazione (articolo 4, commi 2 e 8);
- il controllo della maggiore età del giocatore (articolo 3, comma 4, lettera e).

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