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Tar Veneto sospende diniego a sala giochi, Cardia: “Ora l'amministrazione si coordini"

06 agosto 2012 - 13:39

“Benché nel corso delle udienze si sia diffusamente discusso in merito alla illegittimità del regolamento comunale, l'ordinanza ha ritenuto di mettere in risalto nelle sue motivazioni il contrasto tra il provvedimento di diniego emesso dall'ente locale e l'autorizzazione concessa dalla questura in applicazione della circolare del Ministero dell'interno”.

Scritto da Vg

Questo uno tra gli aspetti di maggior interesse sottolineati dall’avvocato esperto di gaming Geronimo Cardia nel commentare il recente accoglimento da parte del Tar del Veneto (sezione terza) della richiesta di sospensiva del diniego di apertura di una sala giochi emesso dal Comune di Vicenza lo scorso 18 giugno, presentata in tal senso dal titolare della sala.

“In questo modo – sottolinea Cardia - è stato cristallizzato un contrasto già stigmatizzato dal ricorso al Tar fatto dal Comune di Vicenza contro la Questura che sarà discusso nei primi giorni di settembre. È di tutta evidenza che il contrasto di vedute tra ente locale e amministrazione centrale certamente non favorisce l'operatore privato, incaricato di pubblico servizio peraltro, garante della diffusione del gioco legale (che i giudici del Tar Umbria hanno già definito gioco che non fa male perché regolamentato). E non favorisce certamente l'utenza che riceve messaggi non chiari sull'offerta di gioco legale quando viene messa (ingiustamente) su livelli di pericolosità che non le competono”.

L’avvocato Cardia auspica che al più presto giungano segnali chiari e coordinati dall'amministrazione in genere, sia essa locale sia essa centrale “anche in ordine al fatto che: i regolamenti comunali se non trovano origine in una fonte legale nazionale e coordinata non possono trovare attuazione; se questa viene prodotta, i limiti indicati dagli enti locali non possono essere più stringenti dei limiti posti dalla legislazione nazionale (come nell'esperienza della tutela dei campi magnetici) e, se infine, essi possono trovare una collocazione certamente non possono interdire l'intero territorio dell'ente stesso”.

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