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Il Tar Lombardia annulla il regolamento 'anti-slot' del Comune di Pioltello

02 febbraio 2013 - 12:26

Il regolamento comunale emanato dal Comune di Pioltello, in Lombardia, che limita l'installazione di apparecchi da intrattenimento e svago (approvato con delibera del consiglio comunale n. 26 del 29.3.2012) è da ritenersi illegittimo. E, per questa ragione, è stato annullato dal Tar Lombardia che in una sentenza definitiva (in allegato) ha accolto il ricorso di una società del settore condannando il Comune di Pioltello al pagamento delle spese processuali e accessorie. In particolare, nella sentenza dei giudici della prima sezione, si ribadisce “l’inesistenza di una base normativa che legittimi la competenza dei Comuni ad adottare regolamenti limitativi all’insediamento delle sale da gioco, non potendo, a tal fine, supplire né l’art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000 (“posto che il medesimo prevede, a determinate condizioni, i poteri dei sindaci in materia di determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi, e non, come indicato nel regolamento (…) in materia di interdizione all’apertura di esercizi a determinate distanze da luoghi definiti sensibili”), né l’art. 54 del citato decreto (che fa “riferimento a circostanze di contingibilità e di urgenza, delle quali non si trova traccia né nel regolamento né nella delibera”, cfr. pag. 10)”.

Scritto da Ac

La fondatezza dei motivi si manifesta, inoltre, con riguardo all’impugnazione di alcune disposizioni del regolamento comunale, e in particolare:
- l’art. 6 (“ambiti ammissibili per insediamento delle sale giochi”), che al comma 5 stabilisce il “divieto di aperture di sale giochi ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri (calcolati come il raggio di un cerchio il cui centro è l’ingresso principale del locale), da scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanili, centri anziani, centri sanitari e altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali, ancorchè gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall’istanza di rilascio della licenza”;
- l’art. 7 (“caratteristiche delle sale giochi”), che al comma 1, lett. b) prevede che “i locali destinati ad attività di sala gioco dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti (…) distanza non inferiore a 500 metri (calcolati come il raggio di un cerchio il cui centro è l’ingresso principale del locale), dalle scuole, luoghi di culto, centri sanitari e altri locali” destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali ancorché gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall’istanza di rilascio della licenza”.
Dall’esame delle viste disposizioni emerge, ad avviso del Collegio, uno sviamento dell’Amministrazione dall’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dall’art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000, che invece circoscrive la competenza dei Comuni alla regolazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi.
Nel caso di specie, di contro, la limitazione all’insediamento di tali attività è stata perseguita mediante l’approvazione – in un regolamento nominalmente destinato a disciplinare “il funzionamento di sale pubbliche da gioco e per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e svago” – di prescrizioni di natura urbanistica, da ritenersi illegittime in quanto dirette ad inibire l’avvio di simili iniziative “in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall’istanza di rilascio della licenza”.

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