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New slot e fisco: scadenza spesometro, As.Tro chiede l'esonero per i gestori

08 marzo 2013 - 10:31

Quello spesometro non s'ha da fare. Almeno, non per i gestori di apparecchi da intrattenimento. E' questa la linea portata avanti dall'associazione As.Tro che ha presentato una istanza formale alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate per chiedere l'esenzione dei gestori dall’incombente, in vista della scadenza dei termini per la presentazione del modello fiscale fissata al prossimo 30 aprile 2013. Facendo leva sulle numerose problematiche relative all'ambito fiscale evidenziatesi durante i mesi scorsi e sulle quali l'associazione si è già confrontata con l'Agenzia, l'organismo dei gestori ha depositato nelle scorse ore una memoria redatta dal proprio staff artefice del precedente lavoro sul regime fiscale dei ricavi di gestione da Awp.

Scritto da Alessio Crisantemi


L’istanza depositata, in particolare, illustra compiutamente le ragioni che sottendono alla richiesta di esonero, evidenziando il fatto che da tale esenzione il sistema di controllo fiscale non subisce alcun nocumento, sotto il profilo degli obiettivi prefissati.

Nei prossimi giorni è prevista una parziale e sommaria valutazione di ammissibilità dell’istanza, cui seguirà un approfondimento tecnico-giuridico finalizzato a statuire l’accoglimento della richiesta di esonero.

COS'È LO SPESOMETRO - Lo spesometro, introdotto dall’art. 21 del D.L. 78/2010, è stato successivamente modificato dall’art.2, c.6 del D.L. 16/2012: a seguito della modifica vanno comunicate all’Anagrafe tributaria tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’anno d’imposta, a prescindere dall’importo;  le operazioni per le quali non è prevista l’emissione della fattura (esempio ricavi da gestione di apparecchi new slot) sono comunicate solamente se di importo non inferiore a Euro 3.600,00.

Per ottemperare a tale adempimento l'Associazione Astro, attraverso il proprio consulente fiscale Marco Minoccheri precisa che, anche se non sono stati pubblicati i modelli e le istruzioni per il 2013, per ricordarne gli aspetti si riepilogano sinteticamente le istruzioni dello scorso anno. Non devono essere comunicate: Importazioni ed esportazioni di cui all’art. 8 c. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72; Le operazioni relative alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti dei Paesi Black List; Le operazioni IntraUE; Le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA di importo non superiore a Euro 3.600;  Le operazioni finanziarie esenti IVA di cui all’art.10 DPR 633/72; Le operazioni finanziarie tra operatori finanziari con finalità di regolamento contabile; Le operazioni finanziarie effettuate tra Assicurazioni. Sono inoltre esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato di cui all’art.27 c. da 1 a 3 del D.L. 98/2012 (c.d. contribuenti minimi) e i soggetti di cui all’art.34 c. 6 del DPR 633/72. Il medesimo esonero è rivolto a Stato, Regioni, Province, Comuni e Enti istituzionali.

Sono invece oggetto di comunicazione: Le cessioni gratuite oggetto di autofattura; Le fatture cointestate (da ognuno degli intestatari); Le fatture ricevute dai contribuenti minimi; Le operazioni in applicazione del regime IVA del margine (se di importo non inferiore a Euro 3.600,00); Le operazioni realizzate a mezzo di spedizioni internazionali, al netto degli importi esclusi; Le vendite per corrispondenza; I corrispettivi Snai; I corrispettivi derivanti dalle singole giocate al lotto; I corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative Asl; I beni in Leasing (per i soggetti utilizzatori); i prestatori del contratto di leasing trasmettono un loro specifico modello. Alcune particolarità riguardano le note di variazione e i pagamenti a mezzo carta di credito.

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