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Tar Liguria dà ragione a Comune di Genova su distanze sale gioco

15 maggio 2013 - 11:00

Il Tar Liguria ha respinto il ricorso di una tabaccheria di Genova, contro la decisione del Comune di vietare l’installazione di quattro slot machine, perché era ubicata a meno di 300 metri dalla chiesa del quartiere. “Una decisione articolata dove il Tar fa richiamo alle esigenze di tutela della sicurezza dell’incolumità e della salute - afferma l’assessore alla sicurezza del Comune di Genova, Elena Fiorini - e siamo soddisfatti perché vuol dire che ci stiamo muovendo nella strada giusta. Auspichiamo che molti comuni ci seguano su questa strada, perché credo che l’amministrazione genovese sta facendo vedere che si può fare”, aggiunge l’assessore, alla luce dell’approvazione del nuovo regolamento comunale sulle sale da gioco.

Scritto da Sm

Secondo i giudici “È manifestamente infondato il primo motivo di illegittimità, con il quale si contesta la razionalità della previsione legislativa nella parte in cui colpirebbe immotivatamente le rivendite dei tabacchi che già operano in settori di gioco (come le lotterie, i gratta-e-vinci etc.) a discapito di altri locali, e con il quale si contesta altresì che la limitazione dei 300 metri dai luoghi di culto implicherebbe discriminazione religiosa: in tutta evidenza, la limitazione spaziale non colpisce alcune rivendite a discapito di altre, ed è ispirata alla tutela di determinati luoghi solo in ragione della normale utenza che vi fa capo, con evidenti implicazioni di ordine sociale che non assumono a proprio oggetto di tutela protezione di sentimenti religiosi o altri presupposti discriminanti.

Che poi l’uso delle macchine sia interdetto ai minori degli anni 18, come prospetta parte ricorrente, non ha attinenza con la disciplina delle distanze da luoghi come le scuole, dal momento che quest’ultima attiene ad un diverso profilo inerente profili di salvaguardia fattuale degli interessi che il legislatore vuole tutelare.

Analoghe considerazioni vanno quindi svolte per l’ulteriore aspetto di irrazionalità della legge che secondo parte ricorrente (al punto 4.2 del ricorso) sarebbe da ravvisarsi nella indimostrata incidenza delle distanze sulle esigenze di protezione della sicurezza urbana, viabilità, inquinamento acustico e quiete pubblica: l’installazione di macchine da gioco, già in tesi, è volta ad aumentare i servizi rivolti alla clientela delle rivendite come quella del ricorrente, e dunque astrattamente idonea ad incidere sulla quantità della clientela, con conseguente non manifesta irrazionalità della disciplina regionale. Quanto sopra indicato circa la corrispondenza tra la disciplina delle distanze e le finalità di prevenzione sociale che la legge esplicitamente raffigura consente poi di respingere l’ultimo argomento con il quale parte ricorrente vorrebbe evidenziarne l’illegittimità costituzionale, perché non sussiste alcuna interferenza in profili di legislazione statale, che assolve invece ad altri requisiti di tipo soggettivo e di tutela dell’ordine pubblico.Da ultimo va affrontato l’ argomento di censura secondo cui la disciplina delle distanze di cui alla LR in esame sarebbe inerente la materia della disciplina tecnica di rilievo comunitario. Anche tale argomento di censura va respinto, dal momento che la disciplina tecnica afferisce alla dimensione ontologica del prodotto e delle sue caratteristiche di offerta, non alla localizzazione che è questione esterna ad esso e meramente territoriale, quindi estranea alle materie indicate”.

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