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Decreto Imu e penali slot: avv. Franzoso "Norma di inaudita complessità"

02 settembre 2013 - 13:26

Il legale di As.Tro, Michele Franzoso, entra nel dettaglio del decreto sull’Imu, che prevede una sanatoria sulle penali New Slot. “Volendo partire dai dati di fatto e di diritto, la norma in epigrafe si presenta come una sintesi semplificata di un tema (la gestione del danno erariale) che non si presta a facili e immediate applicazioni.

Scritto da Sara
Decreto Imu e penali slot: avv. Franzoso "Norma di inaudita complessità"

Volendo accedere ad una esemplificazione suggestiva, si può sostenere che l’articolo 14 del decreto anti-Imu costituisce un tentativo di reperire un introito e certo, paragonabile a quello dell’allenatore che pretende di recuperare tre gol di scarto sostituendo il bomber titolare con un giocatore qualsiasi”, sottolinea l’avvocato.

 

NEL DETTAGLIO - Occorre chiarire che il “decreto legge interviene con una disposizione di carattere ‘processuale’, di per sé applicabile a tutti i soggetti che si trovano nella medesima condizione procedimentale (che non sono solo i Concessionari delle reti telematiche awp), oltre a tutti quei soggetti per i quali l’eventuale esclusione dal patteggiamento dovesse risultare (in futuro) incostituzionale per l’irragionevole circoscrizione della disposizione di rito ad un segmento temporale ridotto.

In buona sostanza, all’incasso sperato per un determinato contenzioso, sortirebbe una contrazione non predeterminabile per tanti altri. Sotto il profilo ‘contabile’, poi, l’assenza di chiarezza in ordine alla deducibilità fiscale del pagamento del danno erariale farebbe correre il rischio di ingenerare una ‘partita di giro’, laddove ciò che l’Erario percepirebbe a titolo extra tributario, in parte rischierebbe di non percepirlo a titolo di incasso fiscale. Sotto il profilo della certezza di esito della disposizione, poi, si evidenzia l’irrisorietà del “presunto abbuono” dal quale dovrebbe derivare ciò che la norma di propone, ovvero la “celere riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado”. In un contesto processuale in cui già vigeva il diritto al patteggiamento in appello al 30%, con possibilità di tentare anche una istanza al 10% (sottoposta a discrezione del Collegio di seconde Cure), l’aliquota del 25% non sposta di per sé gli equilibri decisionali delle entità coinvolte nel giudizio. A livello ‘sistematico’, poi, l’offerta di patteggiamento diventa ‘appetibile’ laddove consolida nei ricorrenti in appello una aspettativa di definizione del contenzioso ‘vicina’ al minimo e già non al massimo. La via di mezzo tra 10 e 30 è infatti 20 (e non 25), e solo in una percentuale del 15 (al massimo) si ravviserebbero profili di obiettiva convenienza rispetto alla rinuncia del giudizio di secondo grado (già perfettamente instaurato e, in astratto, suscettibile di annullamento della sentenza di primo grado, oltre che di ulteriore impugnativa in Cassazione). A tali criticità che, si ribadisce, sono connesse alla scelta di intervenire su disposizioni generali di carattere procedurale, si sommano considerazioni “a latere” che si focalizzano sui soggetti per i quali si è pensata la norma. I concessionari di Stato coinvolti nel giudizio contabile sono gli stessi a cui – oggi e per i prossimi 9 anni – si chiede di mantenere un gettito che per le new slot è auspicato non inferiore ai 2,5 miliardi di euro annui. Trattasi quindi di “entità” per le quali la “sopravvivenza” come soggetti imprenditoriali efficienti e produttivi ha funzione centrale per la salvaguardia costante dello stesso bilancio pubblico a cui ‘la norma’ vorrebbe fornire – adesso - una ‘piccola’ toppa da 600 milioni una tantum. A tutto ciò si aggiunge l’assoluta novità di tecnica legislativa adottata in materia di finanza pubblica: sino ad oggi, infatti, i vari condoni, concordati, scudi, perdoni, eccetera, si fondavano su un presupposto “sostanziale” e non processuale, e su tale base se ne costruiva una ‘previsione di adesione’. In breve: solo per i provvedimenti che ‘modificano’ la situazione del soggetto incidendo su un suo status (acquisito o acquisibile) di contravventore si è sempre pensato di poter “prevedere” il controvalore di gettito del tasso di adesione. Se dovesse ‘essere pensato’ un condono tributario, la sua previsione di incasso non si fonderebbe sulla base degli importi registrati a contenzioso (o a quelli a potenziale contenzioso), bensì su altri criteri: si prenderebbe il volume di “evasione” stimata per un periodo, si considererebbe che mediamente solo l’x% di essa può tradursi in recupero effettivo a tassazione e si “chiuderebbe” il discorso decretando che una speciale norma può rendere, a determinate condizioni, l’evaso come non evaso, e l’evasore come non evasore. Un condono ‘contabile’, dovrebbe quindi decretare che – a determinate condizioni – un soggetto possa acquisire (rectius acquistare) lo status di non perseguibile dalla giurisdizione contabile per un determinato periodo o per determinati fatti. Come a tutti noto, poi, la fine della stagione dei condoni ha matrice comunitaria (e non etica), ed è quindi difficile che potremmo ancora assistere a strumenti di tale natura. Per concludere, si evidenzia come una norma di ‘deflazione’ del giudizio dovrebbe essere pensata e apprezzata per il suo valore di ‘smaltimento’ dei ruoli e mai per il suo risvolto ‘erariale’, concludendosi, altrimenti, in un incostituzionale approccio discriminatorio tra soggetti, basato sulla condizione economica degli stessi. Un pubblico funzionario dello Stato può generare un danno erariale di un miliardo di euro per una sua colpa in vigilando (da cui non deriverebbe alcun suo arricchimento); costui non potrà mai “comprarsi” la definizione del giudizio pagando il 25% di un miliardo in quindici giorni. Quanto al fatto, poi, di legiferare ‘ad personam’ esistono pregresse letterature giuridiche che propendono per considerare sconveniente tale approccio. Pur convenendo che la norma in commento si propone di aiutare il raggiungimento di obiettivi di prioritaria importanza per lo Stato, si ribadisce che sua “struttura” non è conforme allo scopo di una legge ‘finanziaria’, di per sé necessitante dell’uso della interlocuzione politica, prima ancora dei principi di ragioneria”.

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