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Tar Lombardia accoglie ricorso di una sala Vlt su attività di somministrazione

15 gennaio 2014 - 14:23

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) accoglie il ricorso di una sala Vlt, difesa dai legali Alessandro Domenicali e Cino Benelli, i cui titolari avevano chiesto l’annullamento del provvedimento del responsabile dello sportello unico per le attività produttive della Comunità montana Valchiavenna, nella parte in cui ha prescritto che “nell'esercizio potrà essere effettuata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici”.

Scritto da Sm
Tar Lombardia accoglie ricorso di una sala Vlt su attività di somministrazione

Condanna quindi la Comunità montana Valchiavenna e il comune di Chiavenna, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.

LA SENTENZA - Secondo i giudici “Contrariamente a quanto opposto dalla difesa della Comunità montana, non esiste, nella disciplina speciale, un criterio dirimente, basato sulla verificata prevalenza dell’attività di gioco rispetto all’accessorietà di quella di somministrazione, per stabilire se sia legittimo esercitare in modo diretto al pubblico la vendita di bevande, e, in caso affermativo, disposizioni che consentano di imporre limitazioni tecniche quali quelle, nella specie, censurate (distributori automatici). Risulta, invece, dirimente l’osservanza delle condizioni tassativamente previste dal citato decreto, che, nel caso di specie, sono state addirittura richiamate in altra e diversa parte del provvedimento impugnato (si è, infatti, disposto che l’area di somministrazione “non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso del locale”).

Conseguentemente, sebbene i ricorrenti non abbiano impugnato l’art. 10 del regolamento, ma soltanto il provvedimento che di tale norma ha fatto applicazione, la citata disposizione dev’essere, nondimeno, disapplicata, pertanto disponendosi, in accoglimento del ricorso, l’annullamento parziale dell’autorizzazione del responsabile Suap relativamente alla prescrizione che limita la ‘somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici’, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni di cui al decreto del 27.7.2011”.

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