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Minoccheri (As.Tro): "Il punto sul bilancio delle società del gioco lecito"

14 aprile 2014 - 09:29

Roma - Tante le novità dal punto di vista fiscale introdotte con la nuova metodologia di controllo adottata dall'Agenzia delle Entrate e frutto della concertazione con le associazioni di categoria. A spiegarle, in occasione del convegno di questa mattina, a Roma, è stato Marco Minoccheri, commercialista e revisore contabile del Centro studi As.Tro, che ha illustrato un bilancio per le società di gestione di apparecchi per il gioco lecito.

Scritto da Sm
Minoccheri (As.Tro): "Il punto sul bilancio delle società del gioco lecito"

 

RILEVANZA ALLA DISTINTA - "Sulla base della prassi contabile individuata dall’Agenzia delle Entrate nelle metodologie di controllo coordinate con le nuove convenzioni predisposte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con i concessionari di rete - afferma Minoccheri - emerge che per l’imputazione dei ricavi della raccolta dei terzi incaricati, assume rilevanza assoluta il documento denominato 'distinta' emesso dal concessionario sulla base dei conteggi da questi effettuati e dei contratti e gli accordi scritti comunicati dal gestore per la ripartizione dei compensi dei terzi incaricati alla raccolta (esercenti e gestori). E pertanto la vecchia procedura di contabilizzazione dei ricavi descritta non risulta più adeguata. Diventa infatti sempre necessaria la  contabilizzazione della distinta in quanto unico documento valido alla imputazione dei ricavi dei terzi incaricati alla raccolta. Come specificato nelle metodologie di controllo dell’Agenzia delle Entrate: “Gli attori della filiera intervenuti nella gestione degli apparecchi videoterminali procederanno a contabilizzare gli importi percepiti a titolo di compenso sulla base degli importi evidenziati nella distinta inoltrata o messa a disposizione dal concessionario”.


L'ANALISI DEI METODI DI CONTABILIZZAZIONE - Minoccheri ha poi proceduto all'analisi dei metodi di contabilizzazione, mettendo a confronto i vari casi: dallo scassettamento congiunto gestore esercente, con contabilità oridinaria del gestore, allo scassettamento del gestore e pagamento dell’esercente per tramite bonifico con cig ai sensi dell’Art.10 della L.26/04/2012 n.44. Evidenziando che per gli apparecchi Awp il gestore (terzo incaricato alla raccolta) provvede alla raccolta delle giocate corrispondendole al concessionario al netto del proprio compenso e di quello spettante all’esercente per l’attività di raccolta. In particolare "la raccolta delle giocate saranno costituite dalla differenza tra le somme giocate (coin in) e le vincite corrisposte, consistenti in un ammontare pari, al massimo al 26% delle giocate 'coin in' (atteso che per il 2013 almeno il 74% è riservato alle vincite 'coin out'). Di tale raccolta: Il 12,70% del 'coin in' è destinato al pagamento del prelievo erariale Preu. Lo 0,80% del “coin in” è destinato al pagamento del Canone Aaams (al secoolo, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), il 2% circa del 'coin in' è destinato al pagamento del canone di rete al concessionario, il 50% del residuo (a meno di accordi diversi) è trattenuto dall’esercente per il suo compenso. Il residuo è trattenuto dal gestore per il suo compenso".


VLT - Stessa logica anche per il trattamento contabile dei ricavi e dei flussi finanziari delle Vlt in cui possono esserci più operatori: gestore di sala, fornitore del sistema gioco, concessionario ed eventualmente terzo incaricato alla raccolta, procacciatore mandatario.

COMMA 7 - Niente di nuovo, invece, sotto il sole degli apparecchi di puto intrattenimento. Nelle metodologie di controllo redatte dall’Agenzia delle Entrate - ricorda Minoccheri "non emergono particolari novità in merito alla prassi di contabilizzazione fin’ora utilizzata per questa categoria. Tuttavia trattandosi di ricavi non soggetti ad alcun riscontro documentale le  metodologie di controllo si concentrano sulla verifica della congruità del volume di affari dichiarato individuando i seguenti elementi per risalire al dato effettivo: acquisti sostenuti per rifornire i premi degli apparecchi, periodicità di approvvigionamento degli apparecchi, capienza massima degli apparecchi, dotazione di gettoni disponibili, quietanze rilasciate dal detentore dei locali ai proprietari degli apparecchi, frequenza degli interventi di manutenzione".


LEGGE SABATINI PER FINANZIARE IL CAMBIO MACCHINE - "Con il D.L. 69/2013, conv. con modif. dalla L. 98/2013, e il D.L. 76/2013, conv. con modif. dalla L. 99/2013) - prosegue il revisore - è stata reintrodotta l’'agevolazione Sabatini' (art. 2, D.L. 69/2013) che le aziende del gioco potrebbero utilizzare per affrontare l’investimento del cambio macchine. Si tratta, sostanzialmente, di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. L’agevolazione ha le seguenti caratteristiche: a fronte del prestito ottenuto dall'impresa, è riconosciuto un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso di interesse del 2,75% su un finanziamento della durata di cinque anni e d'importo equivalente a quello concesso. I fondi saranno attribuiti nella forma del contributo in conto interessi. I finanziamenti vengono erogati dalle banche convenzionate e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche. Tali finanziamenti vengono garantiti per l’80% dal Fondo Centrale, hanno durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore ad euro 2 milioni per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. Essi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili; il finanziamento viene erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER LA CONNETTIVITA' DIGITALE - In considerazione  degli aspetti tecnologici ed informatici avanzati utilizzati dalle aziende del settore del gioco Minoccheri ha poi dato attenzione alle opportunità offerte dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9, di conversione del DL n. 145/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43/2014,che ha istituito un credito d’imposta del 65% per le spese documentate e sostenute da PMI per gli interventi di rete fissa e mobile che consentano l’attivazione di servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. "L’intervento ha l’evidente finalità di promuovere la diffusione della banda larga tra le imprese. Le modalità attuative della disposizione sono demandate ad un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico, il quale dovrà anche indicare a decorrere da quando il credito d’imposta verrà riconosciuto.Al momento, la norma prevede la misura massima del credito d’imposta, pari a 20.000 euro. Il che significa che l’importo massimo delle spese agevolate è pari a circa 30.770 euro. Inoltre, la legge definisce l’ambito soggettivo dell’agevolazione, circoscritto alle piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Il credito d’imposta non concorre a formare il reddito del percettore e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è maturato".


STUDI DI SETTORE VG54U - Si è poi passati all'illustrazione dello studio di settore VG54U istituito dall’anno d’imposta 2012 per le aziende relative ai codici ATECO 2007: 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi) e 93.29.30 - Sale giochi e biliardi. L’evoluzione dello studio di settore VG54U è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel precedente modello UG54U  per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2010 analizzando una platea di contribuenti di 4.124 aziende di cui utilizzabili 3.210 in quanto 923 presentavano anomalie. Varie le fasi dello studio: identificazione dei gruppi, definizione della funzione ricavo, analisi discrimante, della coerenza, della normalità economica, della congruità.


CENSIMENTO DELLE AZIENDE: SETTORE GESTIONE DI APPARECCHI - Sono state evidenziate le diverse categorie di aziende emerse dalla classificazione in categorie omogenee (cluster) fatta dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati forniti negli studi di settore dell’anno 2011 che ci danno un quadro della settore sulla base di quanto dichiarato: 465 aziende che gestiscono apparecchi da intrattenimento presso esercizi propri, 106 sale giochi stagionali, 288 sale giochi con bar. Va inoltre rilevato che gli apparecchi da intrattenimento vengono installati principalmente presso bar, ristoranti, stabilimenti balneari, impianti sportivi, discoteche, strutture ricettive, ecc. (75% dei ricavi derivanti dalla gestione di apparecchi collocati presso terzi) e, in misura minore, presso sale giochi e biliardi, circoli e associazioni (27% dei ricavi nel 45% dei casi).


CENSIMENTO DELLE AZIENDE: SETTORE SALE GIOCHI E BILIARDI - Per quanto riguarda le sale giochi e i biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento, gli studi di settore hanno censito 552 sale giochi e 383 imprese di grandi dimensioni che gestiscono apparecchi da intrattenimento presso terzi. Nel primo caso, le imprese del cluster, soprattutto ditte individuali (70% dei casi) e, in misura minore, società (17% di persone e 13% di capitali), occupano 1-2 addetti.
Per l’esercizio dell’attività dispongono di locali destinati all’attività ricreativa di circa 100 mq.
Tra le apparecchiature, prevalentemente di terzi, collocate presso l’esercizio si rileva la presenza di 10 apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS. Nel 27% dei casi sono presenti 9 apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lettera c) del TULPS). Nel secondo, i soggetti del cluster, prevalentemente società (69% di capitali e 17% di persone), impiegano 7-8 addetti di cui 6 dipendenti; Le imprese del cluster si occupano prevalentemente della gestione di apparecchi da intrattenimento collocati presso esercizi di terzi (92% dei ricavi); in particolare si tratta di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (87% dei ricavi) e di altri apparecchi da intrattenimento (9%).

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