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Corte dei Conti conferma sequestro per Gmatica, Bplus, Codere e non per Hbg

19 maggio 2014 - 13:20

Confermato il sequestro conservativo dei depositi cauzionali per Bplus, Gmatica e Codere della Corte dei Conti, mentre è stato disposto il dissequestro per Hbg Connex. È quanto deciso con un’ordinanza dalla Terza sezione.

Scritto da Redazione
Corte dei Conti conferma sequestro per Gmatica, Bplus, Codere e non per Hbg

"Preliminarmente questo giudice - si legge nell'ordinanza - rileva l'evidente errore materiale nel quale è incorsa la Procura generale, nel ricorso per sequestro conservativo e, di conseguenza, il presidente di questa sezione, nel decreti n. 1/2014, laddove, nell'indicare le società Hbg srl, Hbg Connex e Hbg s.a., ha usato il termine Hbg in luogo di Hbg. Pertanto dispone la correzione del decreto predetto nelle parti in cui è usata la denominazione Hbg, da rettificarsi in Hbg. Questo giudice ritiene di dover premettere l'ammissibilità, anche in appello, della richiesta di sequestro conservativo, nonostante la possibilità di chiedere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, trattandosi di istituti radicalmente diversi e con diverse finalità".

Hbg Connex "non è destinataria della sentenza di condanna e non figura tra gli appellati nell’atto di appello principale della Procura regionale del Lazio, che verte esclusivamente sul profilo della qualificazione del danno erariale". Inoltre "Anche B Plus ha precisato di non derivare dalla trasformazione di Atlantis e di essere semplicemente subentrata, nel 2007, nella concessione. Al riguardo, al contrario di Hbg Connex, B Plus è stata personalmente condannata in primo grado, sicché nei suoi confronti (a differenza di Hbg Connex) esiste un titolo giuridico che ne afferma la responsabilità diretta e personale”.

 

RICORSO FONDATO - Secondo la Corte "appaiono fondati i rilievi mossi alla condotta dei sequestri dalla procura ricorrente, tenuto conto dei fatti narrati. Invero, anche se nei limiti imposti dalla cognizione sommaria, che caratterizza la fase cautelare, questo giudice designato ritiene che i fatti addotti dal Requirente, e che hanno già portato a una sentenza di condanna in primo grado, appaiono di indubbia gravità, sia per la rilevanza degli importi e degli interessi lesi dalle condotte contestate sia per la presumibile fondatezza, prima facie e impregiudicata ogni diversa valutazione del collegio investito del merito, degli addebiti di responsabilità amministrativa".

A detta dei giudici "risulta, infatti, sufficientemente provato il colpevole ritardo dei concessionari sequestrati nel collegamento degli apparecchi e, al tempo stesso, la richiesta ulteriore di un numero estremamente elevato di Noe, con le conseguenze dannose esposte nella sentenza di primo grado".

Secondo la Corte “Proprio la vicinanza della data di discussione nel merito induce ad adottare un provvedimento che ha l’effetto di mantenere lo status quo per un breve periodo, posto che il sequestro è comunque destinato a venir meno in caso di decisione nel merito favorevole ai concessionari. Del tutto irrilevanti ai fini del decidere, oltre che indimostrate sono le asserzioni su presunti intenti ritorsivi ed emulativi da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, così come alla stessa stregua sono irrilevanti le prospettazioni di nuovi sequestri che la Procura si accingerebbe a richiedere”.

 

In merito al periculum in mora, sul quale si incentrano le principali obiezioni dei sequestrati, "giova premettere che il requisito non è limitato, come ritenuto in talune difese, al deterioramento della situazione patrimoniale, potendo questa rimanere costante o anche migliorare e, al tempo stesso, non essere comunque sufficiente a soddisfare la pretesa erariale. Nè è necessario un comportamento sleale o scorretto, che palesi l'intento di sottrarsi alle conseguenze dell'affermazione di responsabilità amministrativa", si legge ancora.

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