Tutto come da pronostico, verrebbe da dire. Ma ora la decisione è stata resa ufficiale e messa nero su bianco dal Vice direttore dell'Agenzia delle Dogane, Luigi Magistro, che attraverso uno specifico provvedimento, stabilisce le modalità di recupero e versamento, e i termini di attuazione "a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla data di deposito della sentenza della Corte Costituzionale di definizione del giudizio pro mosso, innanzi alla stessa, con ordinanza del Tar Lazio (Sezione II, n.6985 del 26 luglio 2012)".
COSA DICE IL PROVVEDIMENTO ADM - Il concessionario, attraverso le funzionalità dei sistemi di gioco Vlt adeguati ai fini dell’applicazione dell’addizionale del sei per cento sulla parte di ciascuna vincita eccedente euro 500,00, trattiene gli importi corrispondenti direttamente al momento della determinazione di tale vincita.
L’addizionale, trattenuta ai sensi del comma 1, è versata dal concessionario entro il giorno 28 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con divieto di compensazione, utilizzando il codice tributo “5273”, denominato “Apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del Tulps – Addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 – Art. 5, comma 1, Decreto Direttoriale Aams 12 ottobre 2011”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 20/E del 29 febbraio 2012. Al fine di consentire i necessari controlli, ciascun concessionario comunica al sistema di controllo Vlt, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, tramite i messaggi previsti dal relativo protocollo di comunicazione, i dati riguardanti l’ammontare complessivo delle vincite, al lordo dell’addizionale, eccedenti euro 500,00, l’ammontare complessivo dell’addizionale e l’ammontare complessivo delle vincite nette. In ordine alle modalità di controllo e verifica, si applicano le disposizioni relative al prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del RD 18 giugno 1931, n.773. Il decreto direttoriale prot. 2011/50017/Giochi/UD del 16 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, è abrogato. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di deposito della sentenza della Corte Costituzionale di definizione del giudizio promosso, innanzi alla stessa, con ordinanza del TAR Lazio, Sezione II, n. 6985 del 26 luglio 2012. La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.