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Vlt: al via tassa sulla fortuna, in vigore 15 giorni dopo pronuncia Corte

06 giugno 2014 - 16:03

Bisognerà attendere il verdetto della Corte Costituzionale per attuare la cosiddetta 'tassa sulla fortuna', ovvero, il prelievo addizionale del 6% sulle vincite superiori ai 500 euro, già in vigore su tutti i giochi dove è possibile aggiudicarsi tali importi, fuorché sulle vlt, dove l'introduzione della tassazione era stata sospesa dal Tar del Lazio in seguito all'impugnazione del decreto da parte degli operatori che lamentavano l'impossibilità nei tempi previsti dal regolatore. Ora però, dopo un paio di anni di messa a punto dei sistemi di gioco per l'adeguamento dei software (e dopo che il Tribunale amministrativo aveva rimandato il caso alla Corte Costituzionale per capire la legittimità di tale ulteriore balzello), tutto è pronto per dare il via alla nuova tassazione. Ma dopo che i Monopoli hanno verificato la completa attuazione da parte di tutti i sistemi, per mandare online la nuova modalità di prelievo si attenderà il verdetto della corte.

Scritto da Redazione
Vlt: al via tassa sulla fortuna, in vigore 15 giorni dopo pronuncia Corte

Tutto come da pronostico, verrebbe da dire. Ma ora la decisione è stata resa ufficiale e messa nero su bianco dal Vice direttore dell'Agenzia delle Dogane, Luigi Magistro, che attraverso uno specifico provvedimento, stabilisce le modalità di recupero e versamento, e i termini di attuazione "a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla data di deposito della sentenza della Corte Costituzionale di definizione del giudizio pro mosso, innanzi alla stessa, con ordinanza del Tar Lazio (Sezione II, n.6985 del 26 luglio 2012)".

 

COSA DICE IL PROVVEDIMENTO ADM - Il concessionario, attraverso le funzionalità dei sistemi di gioco Vlt adeguati ai fini dell’applicazione dell’addizionale del sei per cento sulla parte di ciascuna vincita eccedente euro 500,00, trattiene gli importi corrispondenti direttamente al momento della determinazione di tale vincita.

L’addizionale, trattenuta ai sensi del comma 1, è versata dal concessionario entro il giorno 28 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con divieto di compensazione, utilizzando il codice tributo “5273”, denominato “Apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del Tulps – Addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 – Art. 5, comma 1, Decreto Direttoriale Aams 12 ottobre 2011”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 20/E del 29 febbraio 2012. Al fine di consentire i necessari controlli, ciascun concessionario comunica al sistema di controllo Vlt, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, tramite i messaggi previsti dal relativo protocollo di comunicazione, i dati riguardanti l’ammontare complessivo delle vincite, al lordo dell’addizionale, eccedenti euro 500,00, l’ammontare complessivo dell’addizionale e l’ammontare complessivo delle vincite nette. In ordine alle modalità di controllo e verifica, si applicano le disposizioni relative al prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del RD 18 giugno 1931, n.773. Il decreto direttoriale prot. 2011/50017/Giochi/UD del 16 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, è abrogato. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di deposito della sentenza della Corte Costituzionale di definizione del giudizio promosso, innanzi alla stessa, con ordinanza del TAR Lazio, Sezione II, n. 6985 del 26 luglio 2012. La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

 

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