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Tar Lombardia respinge ricorso sala slot: "Distanze legittime"

02 settembre 2014 - 13:19

Tre mesi fa la sala slot di piazza Bolivar 4 era pronta ad aprire i battenti, a pochi metri da alcuni luoghi sensibili quali l’oratorio di San Protaso in via Lorenteggio e lo storico Coro dei Piccoli Cantori di Milano, ma da Palazzo Marino era arrivato l’alt.

Scritto da Sm
Tar Lombardia respinge ricorso sala slot: "Distanze legittime"

Con un provvedimento del 28 maggio, infatti, il settore Urbanistica del Comune aveva ordinato la sospensione di tutti i lavori edilizi in corso, diffidando la proprietà dall’insediamento di nuove attività legate al gioco d’azzardo, in quanto “non è stato dimostrato il rispetto della distanza dai luoghi sensibili”. Contestualmente l’amministrazione, in un iter concordato tra Urbanistica e Commercio, aveva quindi dato “avvio al procedimento per la definitiva dichiarazione di inammissibilità/irregolarità della Cial”, la comunicazione di inizio attività relativa alla realizzazione di una sala giochi.

 

DALLA REGIONE - “La norma regionale sulla distanza di 500 metri dai luoghi sensibili - dichiara Viviana Beccalossi, assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia - è lo strumento più forte fino ad oggi pensato per combattere il proliferare delle slot, come dimostra anche lo studio del Comune di Milano che, mappando il suo territorio, dimostra come il 96% di esso sia a oggi 'protetto' dal rischio di nuove aperture. La nostra lotta al gioco d'azzardo patologico - continua l'assessore Beccalossi - non è certo finita qui. Nelle prossime settimane la Commissione regionale esaminerà la nostra proposta di regolamento che prevede per i gestori di sale l'obbligo di chiedere un documento d'identità, per impedire il gioco dei minori oltre al libero accesso nei luoghi aperti al gioco per gli psicologi delle Asl”.

 

 

 

Contro lo stop di Palazzo Marino, la proprietà del locale di piazza Bolivar aveva fatto ricorso al Tar Lombardia per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sia dei provvedimenti comunali sia della norma regionale sul vincolo della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili.

Con un’ordinanza del 1 settembre, però, la seconda sezione del Tribunale Amministrativo regionale ha dato ragione al Comune di Milano e respinto il ricorso della sala slot: “Dalla documentazione agli atti del giudizio – spiega il Tar – risulta il mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo”. Pertanto, conclude l’ordinanza, “il ricorso non presenta una sufficiente fondatezza".  

“La guerra è guerra – ha detto il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Ada Lucia De Cesaris – e noi continueremo a usare tutte le armi della legalità, fuori e dentro le aule dei Tribunali, per impedire la diffusione del gioco d’azzardo a Milano. Siamo soddisfatti per questa decisione del Tar, che rafforza la nostra battaglia accanto ai cittadini”.

Già oggi, così come emerge dalla mappa dei luoghi sensibili realizzata dall’assessorato all’Urbanistica e pubblicata sul sito del Comune, il 96% della città è off limits per il gioco d’azzardo, in virtù della normativa regionale. Una percentuale destinata a salire addirittura al 99% quando, in autunno, entrerà in vigore il nuovo Regolamento edilizio comunale: una norma ad hoc (l’articolo 13) particolarmente restrittiva, infatti, include tutti i reali luoghi sensibili e tiene conto anche delle sale scommesse.

 LA SENTENZA - I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dell'esercente a causa del "mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito; distanze stabilite, in attuazione della legge regionale n. 8 del 2013, dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 24 gennaio 2014, impugnata anch’essa nel presente giudizio insieme al provvedimento comunale di sospensione dei lavori e inibizione dell’insediamento ed apertura della sala giochi". Il Tar Milano ha ricordato la "piena cogenza della legge regionale n. 8 del 2013", più volte ribadita dallo stesso tribunale, da ultimo con l’ordinanza della Quarta Sezione n. 339 del 6 marzo 2014.
Il ricorso, secondo il collegio, non presenta un sufficiente fumus boni iuris, e che sussistano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare".

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