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Elenco Ries: Adm pubblica il decreto con tutte le modifiche

23 dicembre 2014 - 12:40

Pubblicato il decreto che contiene le variazioni per l’iscrizione all’elenco degli opertori new slot. “È effettuata utilizzando la modalità telematica, salvo quanto previsto dall’articolo 13.”

Scritto da Redazione
Elenco Ries: Adm pubblica il decreto con tutte le modifiche

I I soggetti che intendono iscriversi all’elenco con modalità telematica o rinnovare l’iscrizione, devono prioritariamente richiedere le credenziali per l’accesso al sistema informatico di gestione dell’elenco, tramite l’apposita area sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Utilizzando le credenziali, i predetti soggetti accedono ad un’area riservata sul sito medesimo e compilano lo specifico modulo, ivi disponibile, per l’iscrizione o il rinnovo. Il suddetto modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, dichiarando in regime di autocertificazione, il possesso di: licenza di cui all'articolo 86 o 88 del T.U.L.P.S., e successive modificazioni; comunicazione antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. quietanza che attesti il versamento della somma di euro 150,00 (euro centocinquanta/00), da effettuarsi tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216.” All’articolo 4 il comma 3 è sostituito da: “3. La validità temporale della certificazione di cui al comma 1, lettera b) deve sempre coprire l’intero periodo di iscrizione. Qualora, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la durata risulti inferiore, la medesima certificazione deve essere rinnovata ed il relativo rinnovo comunicato in modalità telematica all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio.” All’articolo 4 il comma 5 è sostituito da: “5. Il soggetto richiedente è tenuto, altresì, ad aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in autocertificazione all’atto dell’iscrizione, comunicando le modifiche in modalità telematica all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio.” All’articolo 5 ai commi 1 lett. a) e 6 lett. a) le parole: “misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio,” sono soppresse. All’articolo 6 il comma 1 è sostituito da: “1. L’iscrizione deve essere effettuata presentando attraverso modalità telematica apposita richiesta all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale della persona fisica o dell’impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede legale in Italia è competente l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - con sede a Roma.”. All’articolo 6 è inserito il comma: “6. L’accettazione dell’istanza di iscrizione, risultata formalmente corretta, contenente tutte le prescritte autocertificazioni, determina l’iscrizione all’elenco”. L’articolo 7 è sostituito da: “Art. 7 – Certificazione. La ricevuta rilasciata dal sistema documentale di protocollazione informatica, a seguito dell’esito positivo dei controlli formali attuati dal sistema informatico di gestione dell’elenco, costituisce certificazione dell’avvenuta iscrizione all’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Su tale ricevuta è indicato il numero di protocollo assegnato alla richiesta ed il codice di iscrizione rilasciato o confermato nei confronti del soggetto iscritto. Il rilascio della certificazione è altresì subordinato all’espressione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

All’articolo 8 il comma 4 è sostituito da: “4. I soggetti che intendono mantenere l’iscrizione per ciascuno degli anni successivi, devono inoltrare attraverso modalità telematica, all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale della persona fisica o dell’impresa richiedente, l’istanza di rinnovo contenente autocertificazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, nonché del versamento dovuto per il rinnovo dell’iscrizione stessa. L’istanza di rinnovo deve essere presentata tra il 1° novembre dell’anno precedente ed il 20 gennaio dell’anno per cui si richiede il rinnovo”. All’articolo 11 il comma 3 è sostituito da: “3. Fatta salva la cancellazione di cui al comma 2, l’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio determina, scaduto il termine previsto, la cancellazione di coloro che non abbiano provveduto a rinnovare le richieste di iscrizione.” 1. L’articolo 13 è sostituito da: “Art. 13 – Disposizioni transitorie. Per l’anno 2015, relativamente all’istanza di iscrizione all’elenco in modalità telematica, gli utenti devono provvedere a richiedere, a decorrere dal 12 gennaio 2015, il rilascio delle credenziali di accesso all’area dedicata alla presentazione dell’istanza suddetta. L’istanza di iscrizione, a seguito del rilascio delle credenziali di cui al precedente comma, è presentata, in modalità telematica, a decorrere dal 1 marzo 2015 all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio. Dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, rimane salva la possibilità di presentare istanza di iscrizione all’elenco anche in modalità cartacea. La richiesta in formato cartaceo è presentata tramite compilazione di apposito modulo all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale della persona fisica o dell’impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede legale in Italia è competente l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - con sede a Roma. L’iscrizione all’elenco in formato cartaceo è attestata mediante certificato rilasciato dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente decreto. Le disposizioni contenute nel presente decreto trovano applicazione anche per la presentazione dell’istanza in formato cartaceo. L’istanza di rinnovo dell’iscrizione all’elenco deve essere presentata, esclusivamente in modalità telematica , con le cadenze temporali sotto riportate a seconda che si tratti di: a) rinnovo per il 2015: in tal caso l’utente, a decorrere dal 12 gennaio 2015, deve provvedere a richiedere il rilascio delle credenziali di accesso all’area dedicata alla presentazione dell’istanza di rinnovo. Successivamente al rilascio delle credenziali, l’istanza di rinnovo deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio a decorrere dal 1° marzo 2015 ed entro il 30 aprile 2015. Il mancato rinnovo nei termini suddetti comporta l’automatica decadenza dall’elenco. rinnovo per il 2016 e successivi: in tal caso l’istanza di rinnovo deve essere presentata in modalità telematica, a partire dal 1 novembre dell’anno precedente ed entro il 20 gennaio dell’anno per cui si richiede il rinnovo”. La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

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