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Tar Bolzano: "Legittima l'ordinanza del Comune su slot"

28 gennaio 2015 - 14:32

Il tribunale regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha rigettato il ricorso di un esercente contro l’ordinanza del comune trentino, recante l'ordine di rimozione degli apparecchi da gioco lecito.

Scritto da Sm
Tar Bolzano: "Legittima l'ordinanza del Comune su slot"

 

 

Secondo il tribunale "E’ noto che le prime misure volte a vietare l’installazione di apparecchi da gioco nelle zone c.d. sensibili sono state adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano con la legge provinciale 22 novembre 2010, n. 13. Solo due anni dopo, con il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189), il legislatore statale, ha adottato “misure di prevenzione per contrastare la ludopatia”. Sennonché, nonostante il lodevole intento espresso nella rubrica dell’art. 7, nella loro stesura finale, le misure adottate si rivelano blande rispetto alla finalità che lo stesso legislatore si era dato; e la loro attuazione, oltretutto, viene rimandata nel tempo".

 

Inoltre il Tar fa riferimento alla Corte Costituzionale sottolineando: “La Corte ha ritenuto che le disposizioni de quibus non rientrino nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico (art. 117, secondo comma, lett. h), lasciando intendere che esse rientrino nella materia sociale della tutela dei minori e in quella della tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva (cfr. art. 8, risp. numeri 25 e 5 dello Statuto di autonomia). Ciò evidentemente a prescindere dalla collocazione delle disposizioni stesse nella legge provinciale sugli esercizi pubblici. Peraltro, anche volendo considerare che le disposizioni provinciali in esame rientrino nelle materie nelle quali la provincia esercita una potestà legislativa concorrente, come quella degli esercizi pubblici o quella della sanità (nella quale sono collocate le disposizioni del decreto 'Balduzzi'), in base allo Statuto di autonomia, letto in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (c.d. clausola di adeguamento automatico, anche detta clausola di maggiore favore), la Provincia non meriterebbe censure, in quanto ha rispettato il limite “dei principi fondamentali” stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione). Il legislatore statale ha indicato, come si evince dalla piana lettura dell’art. 7, comma 10, del decreto “Balduzzi” (sopra riportato), che la necessità di opportunamente distanziare gli esercizi dove sono installati gli apparecchi da gioco da alcuni luoghi giudicati sensibili costituisce un principio fondamentale del decreto. In tal senso, il Trga di Trento, nella sua recente sentenza n. 63 del 21 febbraio 2013, ha affermato essere “uno dei principi fondamentali del sopravvenuto decreto Balduzzi…l’esigenza - sia pure valutata con un diverso grado di urgenza - che tra i locali, ove sono installati gli apparecchi da gioco, e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione “debba intercorrere una distanza minima, idonea ad arginare i richiami e le suggestioni consistenti nell’illusoria possibilità di facile ed immediato arricchimento” (nello stesso senso cfr. anche Trga Trento 7 marzo 2013, n. 104 e TAR Lazio, Roma, Sez. II, 10 marzo 2014, n. 2729). Quindi le norme provinciali in esame hanno seguito i principi fondamentali contenuti nel decreto ‘Balduzzi’ e li hanno codificati ancora prima della loro introduzione nella legislazione statale. Peraltro, con riferimento specifico alla disposizione provinciale che dispone la rimozione degli apparecchi da gioco, quando si trovino nel raggio di 300 metri dai luoghi c.d. sensibili, rileva il Collegio che anche il decreto “Balduzzi” contiene una disciplina di “ricollocazione” (valevole, quindi, anche per gli esercizi già esistenti) degli apparecchi da gioco rispetto a determinati luoghi c.d. sensibili. In ogni caso, va sottolineato che le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 10, del decreto ‘Balduzzi’, non possono comunque essere applicate direttamente nel territorio provinciale, ostandovi l’art. 2 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (norma di attuazione sui rapporti tra legislazione statale e provinciale)”.

 

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