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Condono Ctd, altri chiarimenti da Adm che conferma: 'Agenzie subito collegate al totalizzatore'

29 gennaio 2015 - 12:47

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla regolarizzazione prevista dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha previsto la possibilità di regolarizzare la posizione dei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia senza essere collegati al totalizzatore nazionale di questa Agenzia.

Scritto da Ca
Condono Ctd, altri chiarimenti da Adm che conferma: 'Agenzie subito collegate al totalizzatore'


Fondamentale il punto 3 in cui Adm conferma che "ciascun punto aggiuntivo del concessionario, nelle more dell’ottenimento della licenza di polizia ex art. 88 Tulps, può fin da subito collegarsi al totalizzatore nazionale".
Ecco i chiarimenti Adm sul condono:

 

1. Le modalità attraverso le quali il soggetto che presenti l'istanza deve dimostrare il possesso del requisito dell'esercizio di un "punto di raccolta di scommesse già attivo in Italia alla data del 30 ottobre 2014” possono essere diverse. Ad esempio, può essere sufficiente copia della ricevuta di una scommessa venduta entro la data del 30.10.2014 oppure l’istanza di rilascio della licenza di polizia ex art. 88 Tulps presentata prima di tale data e così via.
2. Il modello di impegno alla regolarizzazione è valido anche ai fini della domanda di rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 88 Tulps. I dati ivi inseriti devono essere quelli del "titolare del punto di raccolta".
3. Il comma 643, lett. g) prevede che con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari. La lettera h) aggiunge che il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di gestire la raccolta delle scommesse in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Pertanto, si conferma che ciascun punto aggiuntivo del concessionario, nelle more dell’ottenimento della licenza di polizia ex art. 88 Tulps, può fin da subito collegarsi al totalizzatore nazionale.

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