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Tar Lombardia: "Rimozione apparecchi non valida per precedenti collocazioni"

29 gennaio 2015 - 14:34

Accolta la domanda di sospensione cautelare presentata da un pubblico esercizio contro il provvedimento del direttore del settore commercio del Comune di Milano, con cui si è ingiunta la rimozione delle apparecchiature di gioco lecito nel locale.

Scritto da Sm
Tar Lombardia: "Rimozione apparecchi non valida per precedenti collocazioni"

 

Anche in questo caso, come in altri precedenti, il tribunale sottolinea che “la sala da gioco in questione non può qualificarsi alla stregua di una 'nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito', con conseguente inapplicabilità, a tale fattispecie, dell’art. 5 della legge regionale 8/2013, della deliberazione di G.R. n. 1274/2014 e dell’allegato A; che sotto tale disciplina, di contro, sembrano dover ricadere tutte le attività autorizzate a partire dal 29.1.2014, così potendosi rettamente intendere, ad avviso del Collegio, gli atecnici riferimenti alla ‘collocazione’ o alla “installazione lecita”, contenuti, in particolare, nel citato allegato A (cfr. ordinanza 13 marzo 2014, n. 381); che, infine, si ravvisa un pregiudizio grave e irreparabile nell’interruzione dell’attività lavorativa”.

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