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Distanze Vlt, Tar Emilia: 'Illegittimo regolamento di polizia urbana comune di Bologna'

27 aprile 2015 - 14:35

Il Tar Bologna ha accolto il ricorso di un operatore di gioco contro il Regolamento di Polizia urbana introdotto dal Comune di Bologna e il provvedimento con cui il Questore di Bologna rigettava l’istanza presentata dal ricorrente per l’apertura di una sala Vlt.

Scritto da Sm
Distanze Vlt, Tar Emilia: 'Illegittimo regolamento di polizia urbana comune di Bologna'

 

Secondo i giudici “E’ fondata, invece, la doglianza con cui si censura direttamente la norma regolamentare, giacché emanata dall’Amministrazione locale in assenza delle previsioni generali di cui all’art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012 (conv. dalla legge n. 189/2012), secondo cui “l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all’esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell’osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese”. A fronte di tale normativa primaria, la giurisprudenza ha in effetti evidenziato che, coerentemente con le esigenze tutelate – medesime sull’intero territorio del Paese –, gli strumenti di contrasto della ludopatia devono trovare la loro disciplina di base a livello centrale ed essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale, entro i cui limiti poi opereranno gli enti locali, fermo restando il potere dei sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di situazioni di effettiva emergenza (v. TAR Veneto, Sez. III, 16 aprile 2013 n. 578). Per essere la materia «tutela della salute» soggetta alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, anche queste possono in realtà provvedere a dettare regole di settore in coerenza con la disciplina statale e con i relativi principi fondamentali, così come del resto ha fatto la Regione Emilia-Romagna con la legge n. 5 del 2013 («Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»), stabilendo che “al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco” (art. 6, comma 2); norma, quest’ultima, che ha indotto in un precedente caso il Tribunale a rilevare come, in assenza della suddetta programmazione, l’adozione di norme in materia da parte dei singoli comuni sia priva del necessario presupposto (v. Sez. II, 20 ottobre 2014 n. 976). Dal che l’illegittimità dell’art. 23, comma 3, del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Bologna ('Il locale dove viene svolta l’attività deve rispettare la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere'), in quanto disposizione adottata senza la cornice normativa statale che deve fissarne i criteri generali di operatività, e senza nessuna copertura neppure nella legislazione regionale, che anzi conferma la necessità di attenersi alle apposite previsioni di rango statale, tuttavia ancora carenti”.

 

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