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Tar Veneto: 'Regolamento edilizio Venezia va rispettato per trasferimenti sale gioco'

27 settembre 2016 - 14:06

Per i giudici del Tar Veneto il regolamento edilizio del Comune di Venezia va applicato anche per i trasferimenti delle sale da gioco.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Regolamento edilizio Venezia va rispettato per trasferimenti sale gioco'

 

 

Ancora una pronuncia del Tar Veneto circa l'applicazione dell’articolo 30 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia adottato nell'aprile 2015 dal Commissario straordinario. Dopo aver ribadito la sua validità anche per le sale scommesse, il tribunale si pronuncia in materia di trasferimenti delle sale da gioco già autorizzate.

 

In questa occasione il Tar ha respinto il ricorso di un esercente che lamenta l’inapplicabilità dell’articolo 30 in quanto "non si tratta di apertura di una nuova attività ma di trasferimento della sede di attività già autorizzata" e nel caso di specie l’immobile che ospita tale sala da gioco "ha da sempre l’agibilità come immobile commerciale e la sua utilizzazione per sala da giochi non confligge con alcuna delle regole del regolamento edilizio vigente; tale specifico uso non comporta il cambio di categoria funzionale dell’immobile che resta sempre e comunque quella di cui alla lettera c) del soprariportato art. 23-ter e, difettando una norma primaria che disponga diversamente, l’uso fatto dell’immobile non comporta una modifica urbanistica rilevante”.

 

Per i giudici "pur trattandosi della medesima attività già gestita anche in data anteriore all’adozione del Regolamento Edilizio in questione, tuttavia il trasferimento della sala giochi in nuovi locali non può che comportare la 'apertura' della (medesima) sala giochi in locali diversi da quelli ove precedentemente l’attività era svolta. La dizione 'apertura di sale pubbliche da gioco' di cui al citato art. 30 non va intesa in senso astratto (ovvero con riguardo al rilascio ex novo di una autorizzazione per la gestione di una sala giochi), ma in senso prettamente fisico-materiale, con specifico riferimento alla predisposizione dei locali ove viene effettivamente collocata la sala giochi. Tale interpretazione 'fisica-materiale' è corroborata dal tenore letterale del medesimo art.30, ove la 'apertura di sale pubbliche da gioco' viene espressamente riferita ai 'locali', in tal modo palesandosi che la nozione di 'apertura' viene ricollegata al luogo spaziale ('i locali') ove la sala giochi è situata, considerando altresì che, nel medesimo art. 30, con riferimento agli apparecchi per il gioco di azzardo lecito, si parla di 'collocazione', lemma che ha un chiaro significato fisico e spaziale.
 
L’art. 30 cit., nel prevedere il divieto di 'apertura di sale pubbliche da gioco' a distanza inferiore a 500 metri rispetto a determinati luoghi sensibili, vuole semplicemente cristallizzare lo status quo, evitando di pregiudicare coloro che già gestiscono sale da gioco in locali situati a distanza inferiore a 500 metri dai suddetti luoghi; ciò non toglie tuttavia che, qualora si voglia trasferire la sala giochi in nuovi locali, è obbligo del gestore rispettare comunque il divieto regolamentare dal momento che, diversamente opinando, si arriverebbe alla incongrua ed ingiustificata conclusione, contrastante con la stessa ratio del divieto, di consentire il trasferimento delle sale giochi preesistenti in locali che non rispettino la distanza minima prevista dal Regolamento Edilizio", conclude la sentenza.
 

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