skin

Tassa sulla fortuna, Tar Lazio: 'Modifica per interesse pubblico'

03 luglio 2017 - 15:46

Il Tar Lazio si pronuncia contro il ricorso di un concessionario di gioco sulle modifiche alla tassa sulla fortuna del 2012.

Scritto da Fm
Tassa sulla fortuna, Tar Lazio: 'Modifica per interesse pubblico'

 


Il Tar Lazio respinge il ricorso di un concessionario di Stato contro il decreto direttoriale dei Monopoli di Stato del 12 ottobre 2011 con particolare riferimento all’art. 5, comma 1, lett. a) e all’art. 6, inerenti, rispettivamente, alla variazione della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del R.D. n. 773/1931 (cd. Vlt) e all’introduzione di un’addizionale pari al 6 percento sulle vincite superiori ad euro 500, entrambe con decorrenza dal 1° gennaio 2012.


I fatti risalgono al 2012 ma il Tar Lazio si è pronunciato soltanto oggi sulla vicenda, come ricordano gli stessi giudici alla luce degli ulteriori aumenti della tassazione tra cui l'ultimo della Manovra bis a che oltre al Preu ritocca anche la tassa sulla fortuna.

 

"Interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con l'unico limite della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Ciò vale a maggior ragione per rapporti di concessione di servizio pubblico, nei quali, alle menzionate condizioni, la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie è da considerare in qualche modo connaturata al rapporto fin dal suo instaurarsi. E ancor più, ciò è vero allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore".
 

Quanto alla pretesa lesione dell’affidamento, "rispetto all’assetto di cui al d.l. n. 39/09, che la società ricorrente imputa all’intervento normativo di cui al d.l. n. 16/2012, è sufficiente richiamare quanto recentemente chiarito dalla Corte Costituzionale, secondo cui il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica trova sì copertura costituzionale nell'art. 3 cost., ma non già in termini assoluti e inderogabili. Per un verso, infatti, la posizione giuridica che dà luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio deve risultare adeguatamente consolidata, sia per essersi protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento", conclude la sentenza.
 
 

Articoli correlati