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Cassazione ribadisce: 'Vietati videopoker con fine di lucro'

17 luglio 2017 - 09:09

La Corte di Cassazione ribadisce che sono vietati i videopoker con fine di lucro, è sufficiente un guadagno economicamente apprezzabile.

Scritto da Redazione
Cassazione ribadisce: 'Vietati videopoker con fine di lucro'

 

"In tema di sanzioni amministrative, configurano l'ipotesi del gioco d'azzardo e dell'alea, concretando il divieto di cui al comma 7 bis dell'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (Tulps), le macchine da gioco che consentano la selezione dell'opzione 'poker room' e distribuiscano premi, ancorché sotto forma di punti spendibili online, atteso che costituisce vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull'acquisto di un prodotto, mentre il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente tradursi in una somma di denaro, essendo sufficiente che si tratti di
un guadagno economicamente apprezzabile (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 101 del 07/01/2016).
Il comma 7 bis citato individua, tra gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 vietati, quelli che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali".


Questo il principio con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società di gioco contro la sentenza del tribunale di Trieste che ha confermato l'ordinanza con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli aveva "ingiunto il pagamento della sanzione di 8mila euro (4mila per ogni singolo apparecchio elettronico) per aver installato, in qualità di gestori, due apparecchi di intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di cui all'art 110 , 6 e 1 comma Tulps in assenza di titoli autorizzatori di cui all'art 38 della L. n. 388/2000.
 

I giudici sottolineano che "in tema di gioco d'azzardo, il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura (Cassazione penale, sez. III, 19/12/2011, n. 3096). Orbene, nel caso di specie, la corte locale, dopo aver correttamente premesso che i presupposti per la configurabilità di un gioco d'azzardo sono la stabile destinazione delle apparecchiature confiscate all'esercizio del gioco d'azzardo e la potenzialità di conversione in denaro dei punti accumulati, ha, nell'applicare tali presupposti al caso concreto, rilevato che i macchinari oggetto di confisca consentivano di accedere a diversi tipi di giochi d'azzardo e che le vincite, attribuite in 'punti' sulla tessera magnetica, ben potevano essere convertire in denaro.
In quest'ottica, le doglianze formulate dai ricorrenti si traducono in una mera reiterazione delle censure già sollevate nei gradi di merito e, in definitiva, nel prospettare una interpretazione del materiale probatorio difforme rispetto a quella accolta dalla corte triestina, senza peraltro muovere specifici appunti avverso l'iter logico-argomentativo seguito da quest'ultimo".
 

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