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Riduzione slot, in Gazzetta Ufficiale il decreto

01 settembre 2017 - 16:38

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Mef sulla riduzione delle slot.

Scritto da Anna Maria Rengo
Riduzione slot, in Gazzetta Ufficiale il decreto

Il numero dei nulla osta delle slot "non può essere superiore a 345mila unità alla data del 31 dicembre 2017" e a "265mila unità" alla data del 30 aprile 2018.

Lo si legge nel decreto del Mef che, apposta la firma di Pier Carlo Padoan ed esaminato dalla Corte dei Conti, è stato pubblicato oggi 1° settembre, come anticipato da Gioconews.it, in Gazzetta Ufficiale. Il decreto, previsto ai sensi delle disposizioni contenute nella Manovra Bis, entra in vigore oggi stesso (come recita l'articolo 4) ed è relativo alla riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi comma 6a e fissa all'articolo 2 gli adempimenti a carico dei concessionari.

GLI ADEMPIMENTI - Ciascuno di essi "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2017" procede "alla riduzione di almeno il 15 percento nel numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016". "Entro il 30 aprile 2018", invece, deve procedere "alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9 percento del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016".

Il medesimo articolo prevede inoltre che, "fermo restando l’obbligo, per ciascun concessionario, della riduzione minima di cui al comma 1, qualora si riscontri, a decorrere dal 1° maggio 2018, un numero di nulla osta complessivo inferiore a 265mila, i concessionari di rete interessati potranno avanzare istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale numero massimo. A tal fine, qualora all’esito delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 3 risulti un numero di nulla osta inferiore a 265mila, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con propria determinazione da pubblicare sul sito internet istituzionale indica il numero di nulla osta attivi alla data del 30 aprile 2018".

LA REVOCA DEI NULLA OSTA - L'articolo 3 è invece relativo alla revoca dei nulla osta eccedenti il numero complessivo massimo) e prevede che "l’Agenzia delle Dogane dei Monopoli verifica, per ciascun concessionario, entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 2, la riduzione del numero di numero di nulla osta attivi, in coerenza con quanto disposto dallo stesso articolo 2, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi fissati all’articolo 1". Qualora riscontri, per un singolo concessionario, un numero di nulla osta superiore a quello risultante dall’applicazione dei tassi di riduzione di cui all’articolo 2", l'Adm "inoltra al medesimo, entro i venti giorni lavorativi, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero di nulla osta pari all’eccedenza rilevata operando: a) l’analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta del concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30 aprile 2018, a seguito delle riduzioni; b) l’attribuzione dell’eccedenza a ciascuna regione di pertinenza in quote proporzionali alla distribuzione territoriale, come sopra rilevata; c) l’individuazione dei nulla osta eccedenti nell’ambito di ciascuna area regionale, in funzione degli apparecchi da intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi".
Il concessionario, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di revoca, "provvede al blocco degli apparecchi eccedenti con contestuale avvio delle procedure per la loro dismissione". Qualora il concessionario non ottemperi a tale blocco, "l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10mila euro per ciascun apparecchio e, d’intesa con il partner tecnologico, dispone il distacco immediato del collegamento dalla rete telematica degli apparecchi eccedenti".

 

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