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Tar Lombardia ribadisce: 'Legge Gap valida per nuovi contratti'

27 dicembre 2017 - 14:22

Il Tar Lombardia ricorda che la legge regionale sul Gap vale anche per i nuovi contratti stipulati dopo la rescissione o la risoluzione di quelli in essere.

Scritto da Fm
Tar Lombardia ribadisce: 'Legge Gap valida per nuovi contratti'

 

"La pretesa di parte ricorrente non può trovare tutela alla luce della lettera b) del comma 1 bis, dell’art. 5 della L.R. 8/2013, secondo la quale è da configurarsi alla stregua di una nuova installazione anche la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”.


Lo evidenzia il Tar Lombardia nel respingere il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Cene (Bs) per aver irrogato la sanzione di 15mila euro per ciascuno dei 10 apparecchi collocati, con nuovo gestore, in un locale situato a 110 metri dall’ingresso principale del Municipio e a 150 metri dalla chiesa parrocchiale di San Zenone, "in ragione del fatto che la legge regionale 11/2015 equipara alla nuova installazione la stipulazione di nuovo contratto, anche con differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”.

Nonostante le osservazioni formulate dalla società, il Comune ha concluso il procedimento con l’adozione del provvedimento impugnato.
 
La vicenda è spiegata nel dettaglio nella sentenza del Tar Lombardia. "Si è già avuto modo di precisare la sequenza degli avvenimenti relativi alla vicenda in esame, per cui, nonostante il 9 marzo 2015 la ricorrente, in ragione della scelta di risolvere il contratto con una ditta abbia stipulato un nuovo contratto per i servizi di connessione degli apparecchi di gioco con una nuova, le dodici apparecchiature già di proprietà della vecchia sono state scollegate il 18 agosto 2015 e sostituite con dieci apparecchi acquistati dall’odierna ricorrente con ordine del 5 agosto 2015, ma entrate in funzione solo il 24 agosto 2015 e, dunque, ben dopo l’entrata in vigore, il 23 maggio 2015, delle modifiche alla L.R. 8/2013, apportate dalla legge regionale 11/2015. Risulta, dunque, evidente che il primo accertamento effettuato dal Comune è risultato negativo, in quanto ha erroneamente assunto come reale il fatto che, come asserito da parte ricorrente, i nuovi apparecchi sarebbero entrati in funzione il 23 maggio 2015. Non vi è, quindi, alcuna contraddittorietà con gli atti successivi, scaturiti dalla rinnovazione di un’istruttoria che ha condotto, in primo luogo, ad accertare la non veridicità della dichiarazione effettuata dalla ricorrente. Così respinta la prima doglianza, miglior sorte non può essere riservata alla seconda, non potendosi ravvisare alcuna posizione di legittimo affidamento, suscettibile di tutela, a fronte di uno svolgimento dei fatti, volutamente nascosto da parte ricorrente e che dimostra l’inesistenza dei presupposti per ottenere la qualificazione del comportamento della ricorrente come mera 'sostituzione' di apparecchi obsoleti. A tale proposito determinante è la circostanza per cui, il 25 agosto 2015, il precedente gestore (che garantiva la connessione attraverso un concessionario di Stato) ha cessato il servizio di connessione, garantito fino a quel giorno in forza di una proroga di fatto di un contratto già risolto e, dal giorno successivo lo stesso è stato assicurato da un altro (direttamente all’odierna ricorrente in quanto anche gestore degli impianti dalla stessa acquistati): la sostituzione degli apparecchi non può, dunque, essere qualificata come strumentale alla continuazione del rapporto concessorio in essere, ma, al contrario, all’attuazione della scelta di svolgere l’attività con un diverso concessionario. L’attività posta in essere dalla ricorrente, che ha scelto, in sostanza, di aprire una 'nuova' sala giochi, ancorchè negli stessi locali precedentemente occupati non può, pertanto, essere riconducibile alla clausola di esclusione dall’applicazione della normativa sopravvenuta di cui al comma 1 quater dell’art. 5 della L.R. 8/2013 che, invece, presuppone la continuazione del rapporto con il concessionario della connessione. Peraltro, non si pone nemmeno alcun problema di violazione dei principi comunitari. In primo luogo perché la norma garantisce, in astratto, la possibilità della 'continuazione' dell’attività economica e, dunque, non lede alcun diritto quesito: è la fattispecie in esame che risulta essere caratterizzata, in concreto, da circostanze per cui non può essere qualificata come continuazione di un’attività già in essere".
 

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