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Cassazione: 'Apparecchi gioco manomessi, no sequestro immobile'

10 gennaio 2018 - 11:53

La Corte di Cassazione annulla il sequestro preventivo di immobile in cui erano ubicati apparecchi da gioco con sigilli manomessi.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Apparecchi gioco manomessi, no sequestro immobile'

 "Secondo l'univoco orientamento di questa Corte in tema di sequestro preventivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto della misura cautelare reale deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la 'res' ed il delitto commesso. In applicazione di tale principio, è stata annullata con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile, sede di una struttura riabilitativa, ritenendo inidonea l'asserita pertinenzialità dello stesso rispetto ai fatti di maltrattamento ivi accaduti, fondata sul solo assunto che senza l'immobile tali fatti non sarebbero accaduti con le modalità contestate".


Questa la motivazione con cui la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un immobile, costituente la sede dell'esercizio commerciale gestito dall'indagato, emesso dal Gip presso il medesimo Tribunale, limitatamente al reato di cui all'art.349 c.p. in relazione alla manomissione dei sigilli apposti in occasione di un precedente controllo su due apparecchi da gioco collegati in rete al sito web, cui erano state altresì asportate le schede elettroniche per essere utilizzate in altri apparecchi.
 

I giudici ricordano che la misura cautelare può ritenersi "consentita in quanto
rappresenti una struttura indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta criminosa (Sez. 5, n. 3619 del 13/11/2003, Roccetti, Rv. 228066; Sez. 6, n. 42987 del 02/10/2003, Melli, Rv. 227620; Sez. 3, n. 9507 del 02/02/2001, Giorgetti, Rv. 218713), non essendo sufficiente la sola circostanza che al suo interno sia stato commesso il fatto illecito, atteso che il rapporto di mera occasionalità non è idoneo ad integrare il requisito della strumentalità nei termini sopra indicati".
 

Però, si legge nella sentenza della Cassazione, il "tribunale non spiega in cosa consista il nesso di pertinenzialità tra la violazione dei sigilli degli apparecchi oggetto di un precedente sequestro e l'intero immobile nel quale sono ubicati, nulla essendo addotto al riguardo né essendo il rapporto di strumentalità con il locale intrinseco al reato contestato, che ha ad oggetto soltanto i due apparecchi destinati al gioco e non già l'immobile, in cui risultano, di conseguenza, essere stati solo occasionalmente ubicati, posto che è stata esclusa dagli stessi giudici di merito la destinazione della struttura, in difetto dei necessari elementi indiziari, all'attività di illecita intermediazione nella raccolta di scommesse.
Peraltro la misura risulta inadeguata, sotto l'ulteriore profilo del difetto di proporzionalità, rispetto al fine perseguito".
 

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