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Trga Bolzano: 'Autorizzazione sala giochi vale 5 anni'

10 gennaio 2018 - 17:07

Il Trga di Bolzano evidenzia che l'autorizzazione di una sala giochi che rispetta la legge provinciale sul Gap vale 5 anni e può essere limitata a due.

Scritto da Fm
Trga Bolzano: 'Autorizzazione sala giochi vale 5 anni'

 

"È illegittima la limitazione biennale contenuta nell’autorizzazione impugnata con i motivi aggiunti, posto che essa, investendo una sala giochi che non insiste nella prescritta fascia di rispetto posta a tutela dei siti sensibili individuati dalla normativa vigente, non poteva che avere validità quinquennale in applicazione dell’art. 5 bis, comma 1, della L.P. n. 13/1992".

Lo sottolinea il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, accogliendo i motivi aggiunti contenuto nel ricorso mosso da una società di gioco contro Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Egna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Questura di Bolzano per la limitazione biennale dell’efficacia dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. B), del R.D. n. 773/1931, denominati Vlt – Videoterminali, con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria nell’esercizio della sala giochi.


Il tribunale regionale ha annullato per l’effetto il provvedimento impugnato, nella sola parte in cui indica in 2 anni dalla data del suo rilascio il limite di validità del medesimo.

"La ricorrente deduce l’illegittimità della contestata limitazione biennale dell’efficacia dell’autorizzazione in questione, sul rilievo che alla medesima sarebbe applicabile il termine di validità quinquennale previsto in via generale dall’art. 5 bis della L.P. n. 13/1992. Nei motivi aggiunti, a fronte della motivazione riportata nel provvedimento autorizzativo ripetuto il 28.11.2016, nel quale l’avversato termine di validità biennale viene giustificato sulla scorta della disposizione transitoria contenuta nell’art. 20, comma 4, della L.P. n. 10/2016, la ricorrente eccepisce che l’autorizzazione per cui è causa sfuggirebbe all’ambito applicativo della richiamata norma transitoria per due ordini di ragioni. Da un lato quest’ultima investirebbe le sole autorizzazioni in essere al momento della sua entrata in vigore, non più corrispondenti alle vigenti norme a causa dell’ampliamento dei luoghi sensibili, introdotto dall’art 8 della medesima L.P. n. 10/2016 nell’art. 5 bis, comma 1 bis, della L.P. n. 13/1992, laddove, di contro, nel caso di specie si tratterebbe di un’autorizzazione nuova emessa appena successivamente; dall’altro l’autorizzazione medesima non sarebbe affatto incompatibile con la normativa in vigore, ampliativa dei siti sensibili, posto che la sala giochi in essa contemplata non interseca il prescritto raggio distanziale rispetto ad alcuno dei siti sensibili normativamente individuati. Subordinatamente, per il caso che fosse ritenuta fondata l’interpretazione provinciale del dettato transitorio di cui al menzionato art. 20, comma 4, della L.P. n. 10/2016, nel senso che quest’ultimo assoggetterebbe al termine di validità biennale tutte le autorizzazioni emesse successivamente all’entrata in vigore della legge medesima, a prescindere dal fatto che riguardino o meno sale giochi che in virtù dell’intervenuto ampliamento dei siti sensibili non siano più compatibili con la vigente normativa, la ricorrente prospetta la questione di legittimità costituzionale della disposizione per supposto contrasto con gli artt. 41 e 97 della Costituzione. Sarebbe – a suo dire – sproporzionata la prevalenza accordata dalla norma sospettata d’incostituzionalità alla tutela dell’interesse pubblico rispetto al sacrificio imposto all’impresa che vedrebbe i propri investimenti ridotti a un termine troppo breve. Sarebbe, sotto altro profilo, violato il principio tempus regit actum, e dunque l’art. 97 Cost., “nella parte in cui, in violazione proprio del dettato costituzionale, si andrebbe a creare incertezza normativa e disparità di trattamento” (così nell’atto di motivi aggiunti a pag. 5)", si legge nella sentenza.
 

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