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Effetto espulsivo Bolzano, Cds conferma consulente d'ufficio

12 febbraio 2018 - 16:27

Il Consiglio di Stato conferma consulente tecnico d'ufficio per valutazione effetto espulsivo della legge provinciale di Bolzano sul gioco.

Scritto da Fm
Effetto espulsivo Bolzano, Cds conferma consulente d'ufficio

"Il Collegio ribadisce come ‒ a fronte del persistente contrasto tra le parti in ordine alla questione di fatto circa la sussistenza, o meno, di un concreto effetto espulsivo degli esercizi de quibus dall’intero territorio comunale di attuale ubicazione degli esercizi medesimi (o, addirittura, dall’intero territorio provinciale), e della rilevanza che tale questione assume in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale (peraltro, in tesi anche rilevabile d’ufficio) ‒ sia necessario, ai fini del decidere, una approfondita verifica del concreto atteggiarsi del quadro fattuale connotante il segmento di mercato delle sale da gioco di cui all’art. 5-bis l. prov. n. 13/1992, che soltanto la disposta consulenza tecnica può assicurare".

 

Questa la motivazione con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha rigettato "l’istanza di revocazione delle ordinanze n. 3309 del 2017 e n. 3214 del 2017 con le quali è stata disposta la nomina del Prof. Cesare Pozzi quale consulente tecnico d'ufficio, in quanto sul sito 'L'Italia delle slot', ove sono acquisibili tutti i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli grazie al database appositamente creato denominato 'L’Italia delle Slot', risulterebbe dimostrato come in realtà non vi sarebbe stato nessun effetto espulsivo, con conseguente inutilità di qualunque altro approfondimento istruttorio" proposta dall'Associazione italiana per i diritti del malato - Aidma e dal Codacons.
 

Per i giudici inoltre "i dubbi ‒ generici e non circostanziati ‒ sollevati dalla istante associazione in relazione ai 'collegamenti tra l’Università Luiss e le lobby del gioco d’azzardo che, come tali, avrebbero potuto non consentire che l’operato del Prof. Cesare Pozzi fosse del tutto, scevro da condizionamenti, nonché pienamente terzo e imparziale come invece una consulenza tecnica d’ufficio dovrebbe essere', non si sono tradotti in una formale e tempestiva istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 20 c.p.a".
 
 
Con successiva ordinanza 27 dicembre 2017 n. 6064, si legge ancora nell'ordinanza, "la Sezione ha accolto la richiesta di proroga dei termini per il deposito della consulenza tecnica e, conseguentemente, ha assegnato 'il nuovo termine fino al 15 febbraio 2018 per la trasmissione, ad opera del c.t.u., di uno schema della relazione alle parti o, se nominati, ai loro consulenti tecnici, e il termine successivo fino al 1° marzo 2018 per la trasmissione al c.t.u. delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte, nonché termine fino al 30 marzo 2018 per il deposito in Segreteria della relazione finale del consulente tecnico d’ufficio, il quale dovrà esprimersi anche sulle osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte'". 

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