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Cassazione: 'Giochi, autorizzazione di Polizia va sempre richiesta'

14 febbraio 2018 - 11:43

La Corte di Cassazione ribadisce che nessuno è dispensato dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione di polizia in materia di gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Cassazione: 'Giochi, autorizzazione di Polizia va sempre richiesta'

 

"Colui il quale opera in Italia per conto di un soggetto straniero, a prescindere dalla presenza di un regolare titolo concessorio in capo al delegante, non può considerarsi dispensato dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88 del regio decreto 773/1931, atteso che tale provvedimento è funzionale a prevenire eventuali infiltrazioni criminale". Lo afferma la Corte di Cassazione, nel ricordare la sua giurisprudenza in materia e nella sentenza con cui tra l'altro (annullamento di sentenze per prescrizione e per non aver commesso il fatto), rigetta "nel resto" il ricorso del titolare di una ditta di Recanati condannato a 7 mesi di reclusione per aver esercitato abusivamente l'attività di raccolta e intermediazione, in collegamento a un bookmaker estero, di scommesse sportive, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 11 del Tulps (buona condotta) e non avendo neanche provveduto a installare nei locali della ditta la tabella dei giochi proibiti del Questore di Macerata, "essendo installate tre apparecchiature per videogiochi".

Nel respingere altre parti del ricorso, la Cassazione evidenzia che "il reato di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989 è configurabile quando l'esercizio di
scommesse svolto in Italia per conto di un bookmaker straniero avvenga senza che il titolare dell'attività di raccolta scommesse abbia ottenuto l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 Tulps, anche se l'allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese oppure, come è avvenuto nel caso che ci occupa, sia stato illegittimamente escluso dalle procedure selettive".

Inoltre, "la Corte di Giustizia europea (con la stessa sentenza Placanica del 6
marzo 2007) ha sempre riconosciuto che le limitazioni al diritto di stabilimento o di prestazione dei servizi sono legittime se dettate da ragioni di ordine pubblico, da ragioni sociali o da tutela del consumatore e se sono adeguate e proporzionate, posto che il controllo effettuato all'estero non è sufficiente a garantire la serietà professionale dell'intermediario che opera in Italia, per cui devono considerarsi illegittime le sole restrizioni giustificate da ragioni economiche o prive di adeguata giustificazione, mentre la previsione del Tulps che impone il preventivo rilascio della licenza di per sé non è affatto incompatibile con il diritto comunitario".

 

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