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Tar Puglia conferma interdittiva antimafia per società di gioco

16 febbraio 2018 - 16:47

Il Tar Puglia conferma l’interdittiva per società di gioco condizionata dai pregressi proprietari rinviati a giudizio per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Scritto da Fm
Tar Puglia conferma interdittiva antimafia per società di gioco

 

"È del tutto naturale che l’interdittiva colpisca anche soggetti che svolgano attività in regime autorizzatorio, in presenza però di concessioni rilasciate a monte dalla pubblica amministrazione, e relative ad attività costituenti esercizio di funzione pubblicistica. Ciò vale anche per l’esercizio del gioco e delle scommesse, essendo del tutto coerente con la ratio della citata misura che attività ad alto rischio di inquinamento mafioso (quale appunto quella in esame, svolta a valle in regime autorizzatorio) venga da svolta da soggetti nei cui confronti non vi sia fondato sospetto di permeabilità mafiosa".

Questa è una delle motivazioni cui il Tar Puglia ha respinto il ricorso di una società di gioco contro l'interdittiva antimafia disposta nei suoi confronti dalla Prefettura di Lecce.

I giudici ricordano che "la Corte costituzionale ha di recente affermato che: 'In linea generale, l’art. 84, comma 3, d.lg. n. 159/2011 ha espressamente esteso l’oggetto dell’informazione antimafia alla sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67, mentre l’art. 91 ha più specificamente allargato gli effetti interdittivi dell’informazione antimafia ai provvedimenti indicati dal precedente art. 67, purché del valore specificamente indicato. Nel contesto del d.lg. n. 159/2011, e sulla base della legge delega n. 136/2010, nulla autorizza quindi a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l’informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all’art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito' (Corte cost. n. 4/18). All’evidenza, il giudice delle leggi ha adottato una interpretazione ampia dell’interdittiva antimafia, in linea con la sua funzione, che è quella di evitare che soggetti a rischio di permeabilità mafiosa possano svolgere attività in settori caratterizzati dall’intervento della mano pubblica".


In particolare, si legge nella sentenza del Tar, "ai fini dell'adozione dell'informativa antimafia interdittiva, gli elementi rilevanti possono consistere, oltre che in provvedimenti del giudice penale, nel coinvolgimento in un'indagine penale, in collegamenti parentali, in cointeressenze societarie o frequentazioni con soggetti malavitosi, che, nel loro insieme, siano tali da fondare una valutazione sulla possibilità che l'attività dell'impresa sia in grado, anche in maniera indiretta, di agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata. Pertanto, qualora fosse accertata la legittimità di uno solo degli elementi posti a base dell’emanata interdittiva, ciò sarebbe ragione sufficiente di rigetto del relativo ricorso".

Rileva il Collegio che la Prefettura di Lecce ha "fondato il proprio giudizio di permeabilità mafiosa sulla base, fra l'altro, della relazione degli esperti nominati in relazione alla gestione aziendale della società, "da cui è emerso un giudizio di non discontinuità con il passato, rimanendo la società '… sostanzialmente condizionata dai pregressi proprietari rinviati a giudizio per il reato, tra gli altri, di associazione a delinquere di stampo mafioso".

 LEGGI LA SENTENZA DEL TAR PUGLIA 

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