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Gioacchini (As.Tro): 'Marche, prosegue confronto e Regione modifica legge'

20 febbraio 2018 - 08:32

As.Tro prosegue il confronto con i Comuni delle Marche per la promozione del gioco sano, a Civitanova Marche (Mc). Mentre la Regione proroga obbligo formazione.

Scritto da Fm
Gioacchini (As.Tro): 'Marche, prosegue confronto e Regione modifica legge'

"L'amministrazione si è resa conto che gli operatori del settore riconoscono il problema del Gap e che sono ben lieti di dare una mano per la promozione del gioco sano. Allo scopo, prima ancora di iniziare la stesura di un regolamento sul gioco, hanno iniziato un giro di consultazioni coinvolgendo anche esperti del settore delle dipendenze e confrontandosi anche con altri Comuni. Proseguiremo gli incontri, ma intanto questo è stato positivo perché si è registrata una condivisione di obiettivi".

Così Paolo Gioacchini, responsabile sul territorio Marche di As.tro-Confindustria Sit, racconta a Gioconews.it gli esiti dell'incontro tenuto ieri, 19 febbraio, dall'amministrazione di Civitanova Marche - con Monia Rossi, presidente della commissione Commercio (che ha convocato il tavolo), l'assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi e alcuni consiglieri di opposizione - con i rappresentanti del settore, Confesercenti, Sapar, e una decina di esercenti locali.


L'incontro di Civitanova Marche si inserisce nella serie di confronti che l'associazione As.Tro sta portando avanti con i Comuni della regione al lavoro per la stesura o l'approvazione di regolamenti sul gioco, da Ancona a Macerata da Jesi a Treia. "In questo caso è ancora meglio, probabilmente siamo di fronte a un unicum visto che l'amministrazione non ha ancora scritto nulla. È chiaro che vorrebbero attuare limitazioni orarie e distanziometro, perché glielo permette la legge regionale. Noi invece abbiamo avanzato proposte su cosa ci sarebbe da fare per la prevenzione, corsi per le forze di polizia, dibattiti, campagne di sensibilizzazione nelle scuole", prosegue Gioacchini.
 

LEGGE REGIONALE, FORMAZIONE ENTRO DUE ANNI - "C'è stato un vero confronto. Ovviamente la situazione resta da chiarire in attesa del varo dei decreti attuativi dell'intesa fra Governo ed enti locali in Conferenza unificata, oltre che degli esiti dei prossimi incontri programmati dall'amministrazione comunale", afferma ancora il responsabile As.Tro per le Marche, che punta l'attenzione sulla recente modifica della legge regionale sul Gap, passata quasi in sordina. In particolare, con la legge regionale n. 2 del 9 febbraio 2018, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale, è stato modificato il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale n. 3/2017 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network). La suddetta modifica legislativa dispone la proroga di un anno (ossia al 3 febbraio 2019) per l’assolvimento dell’obbligo formativo degli esercenti e del personale operante negli esercizi di cui all’art. 3 della legge regionale n. 3/2017.
Il testo vigente dell’articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network), così come modificato, è il seguente:
“Art. 16 (Disposizioni finali e transitorie) - 1. In vigore dal 3 marzo 2017La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui alla l.r. 32/2014, presenta la proposta del Piano regionale integrato di cui all’articolo 9 entro centottanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, d’intesa con l’Anci Marche, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati i corsi di formazione previsti alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4, precisando i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti.
3. Gli obblighi degli esercenti previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 sono assolti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, quelli previsti al comma 3 dello stesso articolo entro due anni dall’entrata in vigore della legge medesima.
4. Gli esercenti di sale, di altri esercizi e aree di cui all’articolo 3 si adeguano alle disposizioni previste ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 entro il 31 dicembre 2019.”
 
 

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