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Cds: 'Gioco, ordinanze comunali siano supportate da dati'

21 febbraio 2018 - 11:17

Il Consiglio di Stato accoglie ricorso contro l'ordinanza sul gioco del Comune di Cologno Monzese (Mi) perché non supportata da dati scientifici.

Scritto da Fm
Cds: 'Gioco, ordinanze comunali siano supportate da dati'

 "Il ricorso merita accoglimento nella parte in cui lamenta il difetto di istruttoria e il conseguente vizio di carente motivazione del provvedimento gravato. In effetti, al di là dei numerosi richiami normativi, la motivazione dell’ordinanza in questione, sulle ragioni che ne avrebbero giustificato l’adozione, si riduce al richiamo della necessità di “salvaguardar(e) … le esigenze attinenti all’interesse pubblico con particolare riguardo al rispetto della sicurezza, della quiete pubblica; Ritenuto altresì … di tutelare la salute, la tranquillità ed il riposo, specialmente nelle ore notturne, dei cittadini abitanti nelle vicinanze di tali esercizi”. In tutta evidenza il sindaco si è limitato a enunciare gli interessi pubblici meritevoli di protezione, ma non ha motivato sull’accertata lesione di essi in Cologno Monzese, come invece sarebbe stato necessario per la validità del provvedimento impugnato, posto che detti interessi, come chiarito da questo Consiglio".


Questa la motivazione con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da una società operante nel settore delle sale da gioco e titolare di un esercizio di tale natura ubicato in Cologno Monzese (Mi) contro il Comune di Cologno Monzese, per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco n. 38 del 22 luglio 2013, in materia di determinazione degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi, sale scommesse e similari.
 

IL RICORSO - Secondo la società, si legge nel parere del Consiglio di Stato, "l'ordinanza sindacale sarebbe stata adottata in violazione della disciplina sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, definita dall'art. 31 del d.l. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, posto che il comma 2 della citata norma avrebbe sancito la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza limiti territoriali o vincoli di altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente; inoltre l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 223/2006 avrebbe stabilito che le attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza limiti e prescrizioni, rispettando gli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Secondo la società, alla stregua di dette disposizioni, risulterebbe ingiustificata la disciplina restrittiva introdotta dal Comune in pretesa all'applicazione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000. Il provvedimento impugnato non sarebbe poi sorretto da un’adeguata motivazione, non comprendendosi perché un'attività esercitata all'interno di locali chiusi e insonorizzati possa mettere a repentaglio la sicurezza o la quiete pubblica; piuttosto l’intento perseguito sarebbe stato quello, non coerente con il fine del potere esercitato, di contrastare la ludopatia, ma in tal modo sarebbe stato leso il libero esercizio dell'attività d'impresa. Difetterebbe poi una puntuale esplicitazione delle ragioni sottese alle imposte limitazioni degli orari di apertura. Nemmeno sarebbe stata svolta una compiuta istruttoria e senza alcun previo coinvolgimento degli operatori economici interessati alla nuova disciplina in materia di orari di apertura e chiusura al pubblico. Più in dettaglio, il Comune avrebbe avuto l’obbligo di spiegare sotto qual profilo e sulla base di quali presupposti, debitamente accertati, l’ordinanza gravata servisse a garantire, in ossequio al principio di proporzionalità, la sicurezza, la salute e di quiete pubblica, debitamente accertati, non essendo emerso che l'attività in questione si fosse svolta con turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica né sarebbe stato dimostrato che la conciliazione tra gli orari delle sale gioco e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica non potesse realizzarsi anche nell'ipotesi di apertura ininterrotta".
 

IL PARERE - Il Collegio "ritiene che il ricorso sia infondato nella parte in cui si contesta la potestà del sindaco di adottare l’atto impugnato" mentre sottolinea che "in altri termini, i motivi di interesse generale che consentono le limitazioni di orario in discorso non possono consistere in un’apodittica e indimostrata enunciazione, ma debbono concretarsi in ragioni specifiche, da esplicitare e documentare in modo puntuale. Sicché la motivazione del provvedimento impugnato si presenta carente risultando indimostrata la correlazione tra l'utilizzo degli apparecchi da gioco e gli affermati rischi per la sicurezza e la quiete pubbliche, né d’altra parte, si chiarisce perché e come la limitazione del funzionamento di detti apparecchi per una o due ore possa ovviare alle problematiche alle quali si accenna nell’atto gravato. Su questi punti, in effetti, l’ordinanza in esame tace del tutto. Sotto questo profilo risulta violato anche il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, non potendosi verificare se l’imposto limite all’attività in questione corrisponda e in quale misura a una reale esigenza di protezione degli interessi pubblici sopra richiamati. Qualora il Comune di Cologno Monzese intenda riesercitare il potere in discorso, dovrà dunque procedere sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale comunale, previa acquisizione di dati ed informazioni il più possibile dettagliati ed aggiornati sulle esigenze delle imprese nonché sulle tendenze e le abitudini dei soggetti coinvolti".
 

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