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Interdittiva antimafia per società gioco, Cds: 'Legami con 'ndrangheta'

22 febbraio 2018 - 10:57

Il Consiglio di Stato conferma interdittiva antimafia per società operante nel gioco per legami familiari ed economici con la ‘ndrangheta calabrese.

Scritto da Fm
Interdittiva antimafia per società gioco, Cds: 'Legami con 'ndrangheta'

 

"È ragionevole desumere la presenza di un contesto imprenditoriale unitario, o quantomeno caratterizzato da forti connessioni, riconducibile alla famiglia -OMISSIS-, la quale, alla luce delle risultanze sopra esposte, risulta essere contigua alla criminalità organizzata, anche di stampo mafioso.
L’identità dell’oggetto sociale e anche la vicinanza territoriale, trattandosi di imprese situate a poca distanza l’una dall’altra, sembrano ragionevolmente suffragare questa ricostruzione, la quale non pare superabile alla luce delle generiche contestazioni effettuate dall’appellante.
Si consideri, inoltre, la forte ramificazione, sia dal punto di vista del grado di parentela sia dal punto di vista della quantità di detti legami, dei vincoli familiari con soggetti legati alla criminalità organizzata, sicché tale circostanza, unitamente al fatto che la gestione dell’impresa è affidata ad una società di capitali integralmente posseduta e amministrata da -OMISSIS-, sembra in grado di manifestare un serio pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della -OMISSIS- (sul punto v. Cons. St., sez. III, 06 settembre 2012, n. 4740)".

Questa una delle motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di una società operativa nel settore della gestione, della distribuzione e del noleggio di giochi di intrattenimento pubblico con vincite in denaro contro il ministero dell’Interno e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la riforma della sentenza del Tar per la Lombardia, concernente l’annullamento dell’informazione antimafia ad effetto interdittivo emessa dalla Prefettura di Milano per l'emergere di "un pericoloso intreccio di legami familiari e anche economici tra -OMISSIS- ed esponenti della ‘ndrangheta calabrese", recita la sentenza.

"Alla luce degli elementi richiamati che, occorre una volta ribadirlo, devono essere valutati nel loro insieme e non atomisticamente (v., ex multis, Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; Cons. St., sez. III, 09 febbraio 2017, n. 565; Cons. St., sez. III, 12 settembre 2017, n. 4295, già sopra più volte richiamate), si devono confermare la legittimità dell’informazione antimafia prefettizia e la decisione del giudice di primo grado, che ha ritenuto il quadro indiziario sin qui descritto, ampiamente delineato nel provvedimento prefettizio, ben idoneo a sorreggere la valutazione di permeabilità mafiosa", concludono i giudici.

 LEGGI LA SENTENZA 

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