skin

Espulsione gioco Bolzano, Trga rinvia ricorso al gennaio 2019

12 marzo 2018 - 16:24

Il Trga di Bolzano rinvia al 23 gennaio 2019 la trattazione nel merito del ricorso di una società di gioco contro effetto espulsivo legge Gap.

Scritto da Fm
Espulsione gioco Bolzano, Trga rinvia ricorso al gennaio 2019

 

Va "considerata la rilevanza che la verifica del prospettato effetto espulsivo della norma sospettata d’incostituzionalità assume in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale".

Questa una delle motivazioni con il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, pronunciandosi in via interlocutoria, rimandata al definitivo ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, rinvia la discussione del merito all’udienza pubblica del 23 gennaio 2019 del ricorso presentato da una società di gioco contro il Comune e la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento della pronuncia di decadenza dell'autorizzazione per la gestione di una sala giochi dedicata indicando quale ostacolo alla protrazione dell’efficacia del titolo abilitativo la sussistenza, entro il raggio di 300 metri, di una scuola superiore e di una scuola media.


Tra i motivi di gravame - si legge nell'ordinanza del Trga - è centrale la prospettata questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis comma 1, della L.P. n 13/1992, "sotto il profilo del contrasto con l’art. 41 Cost., in quanto, secondo l’assunto della società ricorrente, il citato articolo di legge, laddove impone dei rigorosi limiti distanziali delle sale giochi rispetto a un catalogo di siti individuati come 'luoghi sensibili', di fatto produrrebbe un 'effetto espulsivo' dell’attività d’impresa, di per sé lecita, dall’intero territorio del Comune di Bolzano in cui si trova la sala dedicata gestita dalla ricorrente, se non dall’intero territorio provinciale, nel senso che i suddetti prescritti limiti renderebbero praticamente impossibile installare sale da gioco e sale dedicate nella quasi totalità del territorio comunale".
La medesima questione di costituzionalità "è già stata sollevata nell’ambito di altri giudizi su vicende analoghe a quella che ne occupa, definiti con sentenze di questo Tribunale nn. 341/2016, 16/2017, 17/2017, 31/2017, 15/2017, con le quali è stato, tra l’altro, respinto il motivo sopra richiamato, incentrato sul presunto 'effetto espulsivo' delle attività di gioco lecito dai comuni interessati".
 

Articoli correlati