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Tar Lazio boccia limiti gioco Formia: 'Basati su delibera annullata'

09 maggio 2018 - 10:09

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di alcuni operatori per l'annullamento dell'ordinanza sindacale sul gioco varata a Formia (Lt) nel 2016 sulla base di una delibera comunale poi annullata.

Scritto da F
Tar Lazio boccia limiti gioco Formia: 'Basati su delibera annullata'

"Il provvedimento è viziato in quanto è anche formalmente basato sull’indirizzo fissato dalla delibera C.C. n. 69 del 2014, nonostante essa sia stata annullata; in pratica il provvedimento sindacale ha come suo presupposto (e afferma specificamente di voler dare esecuzione a) un atto inesistente, perché annullato; ciò comporta anche una violazione dell’articolo 50 d.lg. 17 agosto 2000, n. 267 dato che il potere sindacale ivi previsto di disciplinare l’orario di apertura degli esercizi commerciali presuppone un (efficace) atto di indirizzo del consiglio comunale".

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha accolto i ricorsi presentati da alcuni operatori del gioco per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione ovvero la declaratoria di nullità dell’ordinanza del 2016 del sindaco di Formia (Lt) nonché l’esecuzione della sentenza del settembre 2015 del Tar Lazio, sezione staccata di Latina. Per l’effetto, i giudici hanno annullato l’atto impugnato.

"La delibera di indirizzo del consiglio costituisce un necessario presupposto per l’esercizio del potere comunale, dato che ciò è più coerente con il dato letterale della disposizione e con la sua ratio che è chiaramente quella di limitare la discrezionalità del Sindaco, laddove la soluzione dei precedenti citati si risolve nell’ampliamento di essa; va anche aggiunto che i precedenti citati, al fine di escludere la necessità della fissazione di 'criteri' da parte della regione (il comma 7 dell’articolo 50 infatti dispone che il potere sindacale si eserciti 'sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione') fa leva sul rilevo che la norma definisce tali criteri come 'eventuali'; può quindi rilevarsi che se i criteri regionali sono per espressa previsione normativa 'eventuali' gli indirizzi fissati dal consiglio comunale devono intendersi come necessario presupposto per l’esplicazione del potere del Sindaco; in definitiva appare contraddittorio sostenere che i criteri della regione non sono un presupposto del potere sindacale perché sono definiti eventuali e che gli indirizzi del consiglio comunale potrebbero anche (puramente e semplicemente) mancare senza che ciò condizioni la possibilità per il sindaco di esercitare il potere; se questa fosse stata l’intenzione del legislatore l’avverbio 'eventualmente' sarebbe stato riferito tanto ai 'criteri' che agli 'indirizzi' e ciò avrebbe in radice escluso ogni dubbio", si legge nella sentenza.
 
 
A ciò si aggiunge che, "al di là degli enunciati contenuti nel provvedimento, esso nemmeno si basa su una rinnovata istruttoria rispettosa di quanto statuito dalla sentenza n. 616 del 2015 della sezione; e infatti la stessa difesa del Comune invoca il 'fatto notorio' della diffusione della ludopatia e la giurisprudenza che ha ritenuto che tale fatto notorio possa supportare misure limitative degli orari delle sale-gioco da parte dei Comuni; senonchè qui non è in discussione se il carattere di fatto notorio della diffusione della ludopatia possa o meno giustificare il potere sindacale in questione ma la circostanza che dalla sentenza n. 616 del 2015, i cui contenuti verrebbero vanificati se si seguisse la linea difensiva dell’amministrazione, scaturisce un vincolo che impone al comune di Formia di fondare le proprie determinazioni in materia su un’istruttoria svolta secondo i criteri da essa indicati. In questa prospettiva i ricorsi vanno accolti nel senso che il provvedimento impugnato è invalido in quanto contrastante con quanto statuito dalla sezione nella già più volte citata sentenza n. 616 del 2015, esecutiva perchè non sospesa dal Consiglio di Stato", sottolineano i giudici.
 
 
LA VICENDA - Secondo quanto si legge nella sentenza, "il Consiglio comunale di Formia con delibera C.C. n. 69 del 29 settembre 2014 stabiliva di adottare il seguente indirizzo in materia di esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, r.d. 18 giugno 1931, n. 773: 'l’orario massimo di attivazione viene consentito dalle ore 10 alle ore 24 con obbligo in caso di autorizzazione ex art. 88 Tulps di comunicare al comune l’orario praticato …'; alla delibera consiliare faceva quindi seguito l’ordinanza del sindaco n. 72 del 8 ottobre 2014 che, recependo l’indirizzo in questione, fissava quale orario massimo di attivazione degli esercizi autorizzati alla gestione di apparecchi e congegni da gioco la fascia oraria 10-20'.
Contro la delibera consiliare e la conseguente ordinanza sindacale gli operatori proponevano ricorso innanzi alla sezione del Tar che, dopo aver concesso la tutela cautelare, l’accoglieva con sentenza n. 616 del 16 settembre 2015 e annullava i provvedimenti comunali (sostanzialmente riconoscendo fondati i vizi di difetto di istruttoria e di violazione del principio di proporzionalità). Anche altri operatori del settore del gioco proponevano analogo ricorso che era dichiarato improcedibile dalla sentenza n. 628 del 22 settembre 2015 (essendo i provvedimenti impugnati già stati annullati dalla precedente sentenza); entrambe le sentenze sono state appellate dal Comune di Formia ma sono provvisoriamente esecutive dato che non sono state sospese dal Consiglio di Stato".
 
 

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