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Tar Campania: 'Imposizione di slot, giusta interdittiva antimafia'

17 maggio 2018 - 12:11

Il Tar Campania conferma l'interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Benevento per metodo mafioso nell'imposizione di slot ad altri esercenti.

Scritto da Fm
Tar Campania: 'Imposizione di slot, giusta interdittiva antimafia'

 


"Il complessivo giudizio espresso dal Prefetto, oltre a rendere pienamente plausibile l’ipotesi di interferenze rilevanti a fini di prevenzione antimafia, non risente di alcuna carenza in punto di attualità, tenuto conto che la collocazione storica dei fatti indiziari di origine penale, contrariamente a quanto opinato nel ricorso, risalgono al 2015 e quindi sono di epoca recente rispetto all’adozione dell’impugnato provvedimento interdittivo, né la loro pregnanza indiziaria risulta essere stata smentita da successive circostanze di fatto addotte a discarico".

 

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Campania ha rigettato il ricorso di un esercente contro Utg Prefettura di Benevento, Ministero della Difesa, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Interno, per l'informazione antimafia disposta a seguito di un'ordinanza cautelare personale "per avere, in concorso con altri soggetti e con l’aggravante del metodo mafioso, minacciato il gestore di un esercizio commerciale al fine di farsi consegnare la somma di 4mila euro, di cui asseriva essere creditore, o, in alternativa, di installare presso il suo esercizio commerciale delle slot machine fornite dallo stesso; ulteriori elementi indiziari erano rappresentati non solo dal fatto che tra i concorrenti figurava un soggetto pregiudicato ed inquadrato nel sodalizio criminale denominato 'Clan dei Casalesi', ma anche che costui aveva minacciato il predetto gestore di farlo uccidere dai suoi amici di Casale e di essersi presentato come cugino. L’informazione prendeva anche atto che l’ordinanza cautelare era stata riformata dal Tribunale del Riesame per incertezza degli elementi indiziari a sostegno, ma tuttavia riteneva incontestata la circostanza che per il raggiungimento dello scopo era stata vantata la parentela con un capo clan e che tale modus agendi si poteva ritenere sintomatico dei criteri con cui svolgeva la propria attività d’impresa, potendo tale situazione riproporsi anche in futuro".
 

Per il Collegio "la motivazione del provvedimento interdittivo sia adeguata ed immune da vizi logici ed errori di fatto. Invero, non è smentito che il ricorrente fosse persona pregiudicata e vicina ad un potente clan mafioso locale, né che costui sia intervenuto ad un incontro destinato a sollecitare il pagamento di un debito della parte offesa nei confronti di un altro soggetto. Ed è su tali elementi che il Prefetto di Benevento ha ritenuto l’immanenza di un rischio di infiltrazione mafiosa, presupponendo e per nulla ignorando né la ricostruzione dell’accaduto prospettata dai protagonisti, né il giudizio del Tribunale del Riesame. Secondo il condivisibile principio del 'più plausibile che non', affermato nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743) la decisione del ricorrente di farsi accompagnare ad un incontro per la riscossione di un credito da un soggetto pregiudicato e aderente ad un’organizzazione criminale, senza che di tale coinvolgimento fosse stata data una convincente giustificazione alternativa, rende del tutto corretta la valutazione prefettizia di sussistenza di idonei indizi di contiguità mafiosa".

 

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