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Tar Veneto conferma limiti Montebelluna: 'Vlt, più rischi di Gap'

04 giugno 2018 - 11:19

Il Tar Veneto conferma l'ordinanza sul Gap di Montebelluna (Tv) e sottolinea che slot e Vlt sono più pericolose degli altri tipi di gioco.

Scritto da Fm
Tar Veneto conferma limiti Montebelluna: 'Vlt, più rischi di Gap'

 

"Gli atti impugnati hanno natura di atti generali e/o regolamentari, per i quali è normativamente escluso l’obbligo di motivazione (art. 3 l. 241/1990): l’ordinanza sindacale limitativa degli orari di apertura delle sale da gioco è, comunque, adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo. I regolamenti e gli atti generali non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (art. 13 l. n. 241/90): la normativa vigente non prevede come obbligatoria la consultazione delle associazioni di categoria. Non merita condivisione neppure la censura con cui la ricorrente deduce il difetto d’istruttoria, per non avere l’Ente Locale effettuato specifiche, minuziose e lenticolari indagini in ordine all’incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale".

 

Queste le motivazioni con cui il Tar Veneto ha respinto il ricorso presentato da una società di gioco contro l'ordinanza emessa dal sindaco del comune di Montebelluna (Tv) in materia di “disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi anche commerciali ove è consentita la loro installazione” e di tutti gli atti connessi, inclusi: la delibera del Consiglio comunale con cui è stato approvato lo schema di “Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e dei sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”, elaborato dall'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, l'atto con cui il Comune di Montebelluna ha deliberato di aderire agli indirizzi forniti in materia dalla predetta Associazione, la delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione della mozione del Cons. Carmine Bianco su “ludopatia ed informazione”.
 
 
"In virtù della contestata rimodulazione degli orari l’attività gestita dalla ricorrente (sala Vlt), che prima fruiva di un orario di apertura illimitato (h 24), è oggi aperta al pubblico per quattordici ore al giorno, dalle ore 8.00 alle 22.00 di tutti i giorni", si legge nella sentenza del Tar.
I giudici evidenziano che "risulta, in ogni caso, dagli atti che il Comune resistente ha adottato gli atti impugnati, avvalendosi di un’indagine conoscitiva svolta dalla Ulss 2. I dati forniti dalla Ulss evidenziano che la crescita del fenomeno della ludopatia ha riguardato anche l’ambito territoriale considerato, risultando dagli atti che nel distretto dell’Ulss n. 2, in cui ricade il Comune intimato, un significativo numero di persone (269) sono state prese in carico nel 2016 dall’Ambulatorio a ciò specificamente dedicato in quanto affette da gioco d’azzardo patologico indotto da slot machine, Vlt e altri giochi elettronici. Non sussiste, dunque, il lamentato difetto d’istruttoria, tenuto altresì conto che l’ordinanza ha finalità preventive, mirando proprio a prevenire il dilagare del fenomeno del Gap. Sono infondate anche le censure con cui la ricorrente deduce la violazione della libertà d’impresa, del principio di proporzionalità e la disparità di trattamento. La libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.). La normativa nazionale in tema di liberalizzazione delle attività economiche e degli orari dei pubblici esercizi consente alle autorità pubbliche di porre limiti e restrizioni all’attività economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale".
 

Infine, il Tar Veneto sottolinea che è "priva di pregio anche la doglianza con cui si lamenta una presunta disparità di trattamento delle sale Vlt rispetto ad altri esercizi commerciali (bar, tabaccherie) che presentano una vasta gamma di offerte per il gioco (compresi totocalcio, gratta e vinci, lotto, superenalotto, etc.), sul rilievo che solo le sale dedicate - e non anche i bar e i tabaccai -, in quanto caratterizzate da una forte concentrazione di utenti nelle ore serali, subirebbero un danno effettivo dalla contestata rimodulazione di orari. La chiusura delle sale Vlt alle ore 22 si giustifica in ragione della più elevata pericolosità, ai fini del rischio di determinare forme di determinare forme di dipendenza patologica, dei giochi praticati presso le sale dedicate, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, gli apparecchi a ciò destinati, 'per la loro ubicazione, modalità, tempistica, danno luogo - più di altre - a manifestazioni di accesso al gioco irrefrenabili e compulsive, non comparabili, per contenuti ed effetti, ad altre forme di scommessa che possono anch'esse dare dipendenza, ma in grado ritenuto (ragionevolmente) dal legislatore di gravità ed allarme sociale assai minore e, perciò, non necessitante di apposita e più stringente tutela preventiva mirata' (Tar Trento, sez. I, 10 luglio 2013, n. 221; TAR Milano, sez. I, 13 marzo 2015, n. 706 e 8 luglio 2015, n. 1570; Tar Venezia, sez. III, 27 settembre 2016, n. 1081). È stato sottolineato, in particolare che, tra i giochi leciti con vincita in denaro, 'slot machine e videolottery paiono i più insidiosi nell'ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l'utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l'ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica' (così Tar Venezia, sez. III, 27 settembre 2016 n. 1081; Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 13 marzo 2015, n. 706; Id., 8 luglio 2015, n. 1570)".
 

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