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Tar Lazio: 'Gioco, garantire tutela dell'interesse pubblico'

18 giugno 2018 - 16:19

Il Tar Lazio ribadisce decadenza per Global Starnet e conferma blocco per verifica di conformità per sistemi di gioco, Vlt e rilascio di nulla osta.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Gioco, garantire tutela dell'interesse pubblico'

 

"Lo scopo che la previsione dell’articolo 24, comma 25, del decreto legge n. 98 del 2011 ha inteso perseguire consiste nell’interesse pubblico a evitare la contaminazione, anche potenziale, del settore dei giochi da parte di infiltrazioni criminali e a dare certezza del fatto l’attività del concessionario sia costantemente conforme all’interesse pubblico e non pregiudizievole per le ragioni erariali. Così inquadrati gli obiettivi della previsione normativa, deve ritenersi che la misura stabilita dal legislatore (e, in particolare, la decadenza della concessione) sia coerente e proporzionata rispetto all’obiettivo".

Lo evidenzia il Tar Lazio nel respingere il ricorso di Global Starnet contro Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’economia e delle finanze per l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la decadenza della ricorrente dalla concessione di servizio pubblico per l’attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento e, con i motivi aggiunti depositati il 9 ottobre 2017, del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 29 settembre 2017, con cui si è disposto che a decorrere dal 1° ottobre 2017, non verranno accolte: 1. nuove istanze per l’ottenimento della certificazione di idoneità di sale Vlt; 2. Nuove istanze di
verifica di conformità per sistemi di gioco e giochi Vlt; 3. Nuove istanze di rilascio di nulla osta per apparecchi Awp; si è stabilito altresì di demandare alla discrezionalità delle singole Questure la prosecuzione dell’attività delle sale Vlt aperte in virtù di provvedimenti ex art. 88 Tulps rilasciati dopo il 27 marzo 2017 e si è infine stabilito di “congelare” e quindi non restituire le somme spettanti alla Società a titolo di deposito
cauzionale maturate nel corso dell’anno 2016. 
 
 
CERTIFICAZIONE SALE RESTA BLOCCATA - Il Collegio ritiene "che il concessionario di Stato, titolare di un munus pubblico, per di più nel delicato settore dei giochi, sia tenuto ad assicurare una gestione aziendale regolare, trasparente e scevra da influenze illecite e non debba tenere comportamenti anche soltanto astrattamente idonei a mettere in pericolo le ragioni erariali. La violazione, nel caso di specie, di tali obblighi costituisce, di per sé, ragione sufficiente a far venir meno la fiducia dello Stato nel concessionario e a sorreggere la decadenza dalla concessione". Deve perciò "concludersi nel senso che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio sia sorretto da plurime, autonome, ragioni, che resistono alle censure articolate dalla ricorrente, senza che si renda necessario prendere in esame anche le doglianze dirette contro la parte dello stesso provvedimento nella quale si contesta l’inadempimento dell’obbligo di sottoscrivere l’atto aggiuntivo alla convenzione.
Vanno pure disattese le censure di violazione della disciplina delle garanzie procedimentali, atteso che – in disparte ogni altra considerazione – quanto sin qui esposto vale a chiarire che il provvedimento non avrebbe potuto assumere un diverso contenuto ove le specifiche questioni indicate dalla ricorrente le fossero state previamente contestate. Non possono trovare accoglimento neppure i motivi aggiunti, diretti contro il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 29 settembre 2017, mediante il quale si è stabilito che, pur non volendo interrompere l’attività d’impresa della società prima dell’esito del giudizio sul provvedimento di decadenza, fosse consentito, a decorrere dal 1° ottobre 2017, soltanto lo svolgimento delle attività di conduzione della rete telematica nel suo assetto attuale.
Il provvedimento dispone, anzitutto, che 'a decorrere dal 1° ottobre 2017, non verranno accolte ... nuove istanze per l’ottenimento della certificazione di idoneità di sale Vlt'.
Al riguardo, la ricorrente lamenta che la determinazione sarebbe stata condivisibile ove avesse inteso soprassedere rispetto alle istanze per la certificazione di idoneità delle sale presentate dopo il 1° ottobre 2017. Tale non sarebbe, tuttavia, l’interpretazione dell’Agenzia, la quale avrebbe bloccato anche le certificazioni già in itinere alla suddetta data.
Al riguardo, la difesa erariale ha rappresentato che la certificazione di idoneità di sale Vlt consiste nella verifica, che si svolge in una sola giornata, dell’esistenza di tutti i presupposti per consentire l’apertura delle sale stesse. Le attività antecedenti a tale momento, incluso il rilascio della licenza di cui all’articolo 88 del Tulps, non prevedono il coinvolgimento dell’Agenzia e si svolgono sotto la responsabilità dei privati interessati (il concessionario e, soprattutto, il gestore della sala), i quali chiedono la verifica quando intendono effettivamente aprire l’esercizio e ritengono di poter dimostrare il possesso di tutti i necessari requisiti.
Ciò posto, la misura disposta dall’Agenzia risulta niente affatto arbitraria o illogica, poiché la perdurante efficacia del provvedimento di decadenza della concessione giustifica la determinazione di bloccare l’apertura di nuove sale Vlt, portando a compimento solo i procedimenti per i quali la verifica di idoneità era stata già conclusa prima del 1° ottobre 2017 (secondo quanto chiarito con la nota dell’Agenzia del 4 ottobre 2017)".
 

LECITA DISCREZIONALITA DELLE QUESTURE - Sempre in relazione al ricorso per motivi aggiunti, secondo i giudici "la circostanza che la misura provvisoria del 29 settembre 2017 abbia stabilito di demandare alla discrezionalità delle singole Questure la prosecuzione dell’attività delle sale Vlt aperte in virtù di provvedimenti ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico di pubblica sicurezza rilasciati dopo il 27 marzo 2017, ossia durante il periodo transitorio inaugurato dal provvedimento di decadenza della concessione" non sarebbe una "determinazione contraddittoria, con la quale l’Agenzia si sarebbe sottratta alle proprie responsabilità, non fornendo alle Questure indicazioni univoche al fine di decidere se mantenere l’attività delle predette sale Vlt", come sostenuto dal ricorrente. Per il Tar Lazio "l’Agenzia ha correttamente assunto determinazioni relative al proprio ambito di competenza, non essendole consentito intromettersi nell’attività demandata dalla legge al Ministero dell’interno e, per esso, alle Questure.
In questo senso, il provvedimento impugnato si è limitato a portare all’attenzione dell’Amministrazione competente la circostanza che alcune autorizzazioni rilasciate, ai sensi dell’articolo 88 del Tulps, durante il periodo transitorio (ossia dal 27 marzo 2017) recassero una scadenza finale al 27 o al 29 settembre 2017. Per tali autorizzazioni, spettava quindi alle Questure stabilire se prorogare l’efficacia dei titoli durante il periodo di mantenimento dello status quo del concessionario, disposto con il provvedimento dell’Agenzia del 29 settembre 2017. E, al riguardo, la difesa erariale ha dato conto nelle proprie difese della circostanza che, con circolare del Ministero dell’interno del 3 ottobre 2017, sia stata data pronta indicazione alle Questure di consentire la prosecuzione dell’attività dei soggetti autorizzati fino alla decisione di primo grado sulla decadenza della concessione".
 
 

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