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Tar Puglia conferma legge Gap: 'Nessun effetto espulsivo'

19 giugno 2018 - 09:07

Il Tar Puglia respinge ricorso di società di gioco contro legge regionale sul Gap confermandone la legittimità costituzionale: nessun effetto espulsivo.

Scritto da Fm
Tar Puglia conferma legge Gap: 'Nessun effetto espulsivo'

 

"La questione di legittimità costituzionale della legge della Puglia sul Gap è manifestatamente infondata, ed è irrilevante "non essendo stata adeguatamente dimostrata l’allegata impossibilità - cosiddetto 'effetto espulsivo' - di gestione di un punto di raccolta scommesse nell’intero territorio comunale di Cutrofiano, in quanto - tra l’altro - le previsioni urbanistiche di differente destinazione d’uso degli immobili possono anche essere modificate su istanza di parte". Per altro verso, non si ravvisano "le dedotte violazioni (sostanzialmente) dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità, di uguaglianza, di libertà iniziativa economica, di riserva di legge statale in materia di trasparenza, concorrenzialità e libertà del mercato".

È quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Puglia ha respinto il ricorso presentato da una società con attività di gioco contro il Comune di Cutrofiano (Le) e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'annullamento del divieto di prosecuzione dell'attività per l'esercizio delle scommesse e dell’attività di gioco con vincita in denaro e dell’art. 7 della Legge Regionale Puglia n. 43/2013, nella parte in cui prevede che l’autorizzazione per l’esercizio delle sale da gioco e per l’installazione di apparecchi da gioco ex art. 110 co. 6 Tulps non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette.
 

Secondo i giudici amministrativi "il requisito oggettivo e sostanziale della distanza minima dai cosiddetti 'luoghi sensibili' per l’esercizio dell’attività (di cui alla contestata disposizione regionale, a carattere immediatamente precettivo) è 'connaturato' all’ubicazione del punto vendita e che la relativa carenza non può che comportare l’inibizione della relativa attività.
Sicchè il provvedimento impugnato risulta esercizio (doveroso e vincolato) dell’attività di controllo di spettanza comunale (essendo stata, peraltro, l’autorizzazione del Questore di Lecce rilasciata, in data 20 dicembre 2016, ex art. 88 Tulps, ai soli fini di pubblica sicurezza), ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 9 dell’art. 7 della Legge Regionale della Puglia n. 43/2013, in base al quale - per quanto di rilievo - 'L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2…' (cioè, in materia di distanze dai 'luoghi sensibili') '… spettano al Comune territorialmente competente' (nel caso di specie, appunto, il Comune di Cutrofiano). E tanto anche in applicazione analogica dell’art. 19, terzo comma, e dell’art. 21 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.".
 

Il Collegio rileva "che lo stesso Questore di Lecce ha rilasciato la licenza ex art. 88 del Tulps (provvedimento non impugnato), fatte (a ragione) espressamente 'salve le limitazioni imposte da norme di Legge …Regionale' e disponendo la comunicazione dell’atto abilitativo de qua al civico Ente 'ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all’apertura dei esercizi per il gioco pubblico contenute nella Legge n. 43 del 13.12.2013'; che le perizie tecniche prodotte dal ricorrente non possono escludere la dovuta applicazione della norma legislativa regionale, (norma) che effettua una valutazione di 'prevenzione logistica” (tramite il cosiddetto 'distanziometro') operante su tutto il territorio della Regione Puglia; che, comunque, come pure innanzi esposto, non risulta, nella specie, convincentemente dimostrata l’allegata impossibilità assoluta di gestione di un punto di raccolta di scommesse nell’intero territorio comunale di Cutrofiano, nel rispetto della distanza di cinquecento metri dai luoghi 'sensibili', considerato (tra l’altro) che le previsioni urbanistiche di differente destinazione d’uso degli immobili possono anche essere modificate su istanza di parte".
 

Il Tar Puglia inoltre ricorda che "le disposizioni legislative regionali sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco dai luoghi 'sensibili' sono dirette al perseguimento di finalità (anzitutto) di carattere socio-sanitario e sono riconducibili, principalmente, nell’ambito della materia della tutela della salute, rientrante nella competenza legislativa concorrente Stato - Regione, ex art. 117, comma 3 della Costituzione, senza che possa configurarsi né violazione alcuna dei principi contemplati da norme statali, in subiecta materia (sotto tale aspetto, si vedano - pure - le considerazioni espresse, in particolare, al punto n. 4.1 della più volte citata sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2017), né violazione del principio di riserva di legge statale in materia di trasparenza, concorrenzialità e libertà del mercato". Quanto all’asserito contrasto con l’art. 41 della Costituzione, "sia il principio di libertà dell’iniziativa economica, sia il principio di tutela della concorrenza non sono assoluti. Infatti, l’art. 41 della Carta Fondamentale, dopo aver sancito che 'l’iniziativa economica privata è libera', stabilisce che essa 'non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità'. Sicchè la circostanza che una determinata attività sia considerata lecita non comporta, di per sé, che essa possa essere svolta in qualsiasi luogo".
 

Né, ai fini di che trattasi, il Collegio "rileva l’invocato 'effetto espulsivo', in quanto, in base ad un giudizio di bilanciamento degli opposti interessi (costituzionalmente rilevanti), risulta (comunque) 'prevalente l’esigenza di tutelare gli interessi sensibili indicati nella L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 che paiono comunque, eventualmente ed in ipotesi, idonei ad inibire in toto l’attività…., ove non sia possibile in concreto collocare la sede dell’attività nel territorio comunale senza violare le distanze di cui alla predetta legge, funzionali a garantire la protezione di tali interessi' (come già chiarito, sia pure in sede cautelare, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza 11 maggio 2017, n. 1981).
Le norme regionali censurate, quindi, lungi dal sancire un mero e generico 'proibizionismo' (come sostenuto dalla Ditta ricorrente), sono finalizzate a definire misure (di prevenzione) atte a garantire la (fondamentale) tutela di specifiche fasce deboli della popolazione (rispetto alla quale recedono i dedotti interessi economici); sicchè non si ravvisa (neppure) violazione alcuna dei principi di ragionevolezza e proporzionalità".
 

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