skin

Tar: 'Confermati ordinanza e regolamento gioco Pavia'

22 giugno 2018 - 07:46

Il Tar Lombardia respinge l’istanza cautelare di una società contro l'ordinanza e il regolamento sul gioco di Pavia.

Scritto da Fm
Tar: 'Confermati ordinanza e regolamento gioco Pavia'

 

"Il Regolamento in questione, per un verso, prevede limitazioni orarie al funzionamento degli apparecchi da gioco non dissimili da quelle già introdotte dall’ordinanza sindacale impugnata con il ricorso principale e, per altro verso, stabilisce limiti distanziometrici dai cosiddetti luoghi sensibili, in linea con le previsioni di cui alla legge regionale n. 8/2013, valevoli solo nei confronti delle nuove installazioni".


Questo uno dei motivi per cui il Tar Lombardia ha respinto l’istanza cautelare di una società con attività di gioco contro il Comune di Pavia, nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'ordinanza sindacale recante "Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps Rd 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione".

Per quanto riguarda i motivi aggiunti della deliberazione del Consiglio comunale di Pavia avente ad oggetto “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo”, comprensiva di ogni allegato e in particolare del regolamento da essa approvato; con contestuale richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché quest'ultima valuti e dichiari l'incostituzionalità dell'art. 5, co. 1, della L.R. Lombardia n. 8/13 per violazione dei principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza, soprattutto in relazione agli art. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost.
 
 
Secondo i giudici amministrativi, "ad un primo sommario esame non pare che l’istanza cautelare sia sorretta dal requisito del periculum; peraltro, quanto al requisito del fumus boni iuris, alla luce della documentazione versata in giudizio dal Comune, e tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, l’operato dell’Ente pare esente dai vizi dedotti da parte ricorrente".

 

 

Articoli correlati